Art. 10

Adeguamenti

In vigore dal 30 mag 2018
Adeguamenti 1.   La Commissione adegua le assegnazioni annuali di emissioni per ciascuno Stato membro a norma dell’ del presente regolamento, in modo da rispecchiare: a) gli adeguamenti apportati al numero di quote EU ETS rilasciate a norma dell’ della direttiva 2003/87/CE in seguito a una modifica delle fonti contemplate dalla medesima, conformemente alle decisioni della Commissione adottate a norma di tale direttiva riguardo all’approvazione definitiva dei piani nazionali di assegnazione per il periodo dal 2008 al 2012; b) gli adeguamenti apportati al numero di quote o crediti EU ETS rilasciati in applicazione degli articoli 24 e, rispettivamente, 24 bis della direttiva 2003/87/CE in relazione alle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra in uno Stato membro; e c) gli adeguamenti apportati al numero di quote EU ETS di emissioni di gas a effetto serra degli impianti esclusi dall’EU ETS in conformità dell’articolo 27 della direttiva 2003/87/CE per il periodo in cui sono esclusi. 2.   L’importo riportato nell’allegato IV è aggiunto all’assegnazione annuale di emissioni per l’anno 2021 per ciascuno Stato membro di cui a tale allegato. 3.   La Commissione pubblica i valori risultanti da tali adeguamenti.
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Adeguamenti (Art. 10 Regolamento (UE) 2018/842) — Testo vigente | Portale Normativo