Art. 12
Registro
In vigore dal 30 mag 2018
Registro
1. La Commissione adotta atti delegati conformemente all’ per integrare il presente regolamento al fine di assicurare una contabilizzazione accurata a norma dello stesso per mezzo del registro dell’Unione rispetto a:
a)
le assegnazioni annuali di emissione;
b)
gli strumenti di flessibilità utilizzati a norma degli ;
c)
le verifiche della conformità a norma dell’;
d)
gli adeguamenti a norma dell’; e
e)
la riserva di sicurezza a norma dell’.
2. L’amministratore centrale effettua un controllo automatizzato di ciascuna transazione nel registro dell’Unione risultante dal presente regolamento e, qualora necessario, blocca le transazioni per accertarsi che non siano state commesse irregolarità.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e), e al paragrafo 2, sono accessibili al pubblico.
Storico versioni
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