Art. 9

Verifica della conformità

In vigore dal 30 mag 2018
Verifica della conformità 1.   Nel 2027 e nel 2032, se le emissioni riesaminate di gas a effetto serra di uno Stato membro superano la sua assegnazione annuale di emissioni per uno degli anni del periodo, che tenga conto del paragrafo 2 del presente articolo e degli strumenti di flessibilità utilizzati a norma degli , si applicano le misure seguenti: a) si aggiunge alle emissioni di gas a effetto serra dello Stato membro dell’anno successivo una quantità pari all’ammontare, in tonnellate di CO2 equivalente, delle emissioni eccedentarie di gas a effetto serra moltiplicata per un fattore di 1,08, conformemente alle misure adottate a norma dell’; e b) è temporaneamente vietato allo Stato membro trasferire una parte della sua assegnazione annuale di emissioni a un altro Stato membro fino a quando non ottempera all’. L’amministratore centrale dispone il divieto di cui alla lettera b) del primo comma nel registro dell’Unione. 2.   Se le emissioni di gas a effetto serra di uno Stato membro nel periodo compreso tra il 2021 e il 2025 o tra il 2026 e il 2030, di cui all’ del regolamento (UE) 2018/841 , sono superiori agli assorbimenti determinati in conformità dell’ del medesimo regolamento, l’amministratore centrale deduce dall’assegnazione annuale di emissioni dello Stato membro una quantità pari alle emissioni eccedentarie di gas a effetto serra, espresse in tonnellate di CO2 equivalenti, per gli anni pertinenti.
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