Art. 7
Uso supplementare di assorbimenti netti fino a 280 milioni risultanti dal LULUFC
In vigore dal 30 mag 2018
Uso supplementare di assorbimenti netti fino a 280 milioni risultanti dal LULUFC
1. Se le emissioni di gas a effetto serra di uno Stato membro superano la sua assegnazione annuale per un dato anno, comprese le eventuali assegnazioni annuali di emissione riportate a norma dell’, paragrafo 3, del presente regolamento, è possibile tenere conto, ai fini della conformità a norma dell’ per l’anno in questione, di una quantità fino alla somma degli assorbimenti netti totali e delle emissioni nette totali, risultanti dalle categorie contabili di suolo combinate «terreni imboschiti», «terreni disboscati», «terre coltivate gestite», «pascoli gestiti» e, fatti salvi gli atti delegati adottati a norma del paragrafo 2 del presente articolo, «terreni forestali gestiti» e «zone umide gestite», di cui all’, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2018/841 , a condizione che:
a)
la quantità cumulativa considerata per lo Stato membro per tutti gli anni del periodo compreso tra il 2021 e il 2030 non superi la quantità massima degli assorbimenti totali netti di cui all’allegato III del presente regolamento per tale Stato membro;
b)
tale quantità sia eccedentaria rispetto agli obblighi dello Stato membro a norma dell’ del regolamento (UE) 2018/841 ;
c)
lo Stato membro non abbia acquisito da altri Stati membri più assorbimenti netti a norma del regolamento (UE) 2018/841 di quelli che ha trasferito;
d)
lo Stato membro abbia rispettato il regolamento (UE) 2018/841; e
e)
lo Stato membro abbia presentato, ai sensi dell’, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 525/2013, una descrizione dell’utilizzo che intende fare dello strumento di flessibilità disponibile a norma del presente paragrafo.
2. La Commissione adotta atti delegati in conformità dell’ del presente regolamento per modificare il titolo dell’allegato III in relazione alle categorie contabili del suolo al fine di:
a)
tenere conto del contributo della categoria contabile del suolo «terreni forestali gestiti», pur rispettando la quantità massima degli assorbimenti totali netti per ciascuno Stato membro di cui all’allegato III del presente regolamento, quando gli atti delegati che stabiliscono i livelli di riferimento per le foreste sono adottati a norma dell’, paragrafo 8 o paragrafo 9, del regolamento (UE) 2018/841; e
b)
tenere conto del contributo della categoria contabile del suolo «terre umide gestite», pur rispettando la quantità massima degli assorbimenti totali netti per ciascuno Stato membro di cui all’allegato III del presente regolamento, quando tutti gli Stati membri devono contabilizzare questa categoria a norma del regolamento (UE) 2018/841 .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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