Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 30 mag 2018
Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica alle emissioni di gas a effetto serra delle categorie di fonti IPCC «energia», «processi industriali e uso dei prodotti», «agricoltura» e «rifiuti» determinate ai sensi del regolamento (UE) n. 525/2013, escluse le emissioni di gas a effetto serra risultanti dalle attività di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE. 2.   Fatti salvi l’ e l’, paragrafo 2, del presente regolamento, quest’ultimo non si applica alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra disciplinati dal regolamento (UE) 2018/841 . 3.   Ai fini del presente regolamento, le emissioni di CO2 risultanti dalla categoria di fonti IPCC «1.A.3.A trasporto aereo» sono considerate pari a zero.
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