Art. 43

Disposizioni transitorie

In vigore dal 12 dic 2017
Disposizioni transitorie 1.   Fatti salvi i paragrafi 7 e 8, il presente regolamento si applica alle cartolarizzazioni i cui titoli sono emessi a decorrere dal 1o gennaio 2019. 2.   Per le cartolarizzazioni i cui titoli sono stati emessi prima del 1o gennaio 2019, il cedente, il promotore e la SSPE possono utilizzare la qualifica «STS», o «semplice, trasparente e standardizzata», o altra qualifica che rimandi direttamente o indirettamente a tali termini solo se sono soddisfatti i requisiti stabiliti all’ e le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo. 3.   Le cartolarizzazioni i cui titoli sono stati emessi prima del 1o gennaio 2019, diverse dalle posizioni verso la cartolarizzazione relative a un’operazione ABCP o a un programma ABCP, sono considerate «STS» a condizione che: a) soddisfino, al momento dell’emissione di tali titoli, i requisiti di cui all’, paragrafi da 1 a 5, da 7 a 9 e da 11 a 13, e di cui all’, paragrafi 1 e 3; e b) soddisfino, al momento della notifica ai sensi dell’, paragrafo 1, i requisiti di cui all’, paragrafi 6 e 10, all’, paragrafi 2 e da 4 a 10, e all’, paragrafi da 1 a 5. 4.   Ai fini del paragrafo 3, lettera b), si applica quanto segue: a) all’, paragrafo 2, «prima dell’emissione» va inteso come «prima della notifica ai sensi dell’, paragrafo 1»; b) all’, paragrafo 3, «prima della fissazione del prezzo» va inteso come «prima della notifica ai sensi dell’, paragrafo 1»; c) all’, paragrafo 5: i) nella seconda frase, «prima della fissazione del prezzo» va inteso come «prima della notifica ai sensi dell’, paragrafo 1»; ii) «Prima della fissazione del prezzo […] almeno sotto forma di bozza o di prima stesura» va inteso come «Prima della notifica ai sensi dell’, paragrafo 1»; iii) non si applica il requisito stabilito alla quarta frase; iv) i riferimenti al rispetto dell’ sono da intendersi come se l’ si applicasse a tali cartolarizzazioni nonostante l’, paragrafo 1. 5.   Per le cartolarizzazioni i cui titoli sono stati emessi a partire dal 1o gennaio 2011 ma prima del 1o gennaio 2019 e per le cartolarizzazioni i cui titoli sono stati emessi prima del 1o gennaio 2011 se sono state aggiunte o sostituite esposizioni sottostanti nuove dopo il 31 dicembre 2014, gli obblighi di due diligence stabiliti, rispettivamente, dal regolamento (UE) n. 575/2013, dal regolamento delegato (UE) 2015/35 e dal regolamento delegato (UE) n. 231/2013 continuano ad applicarsi nella versione applicabile il 31 dicembre 2018. 6.   Per le cartolarizzazioni i cui titoli sono stati emessi prima del 1o gennaio 2019, gli enti creditizi o le imprese di investimento ai sensi dell’, paragrafo 1, punti 1) e 2), del regolamento (UE) n. 575/2013, le imprese di assicurazione ai sensi dell’, punto 1), della direttiva 2009/138/CE, le imprese di riassicurazione ai sensi dell’, punto 4), della direttiva 2009/138/CE e i gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE continuano ad applicare, rispettivamente, l’articolo 405 del regolamento (UE) n. 575/2013 e i capi I, II e III e l’ del regolamento delegato (UE) n. 625/2014, gli articoli 254 e 255 del regolamento delegato (UE) 2015/35 e l’articolo 51 del regolamento delegato (UE) n. 231/2013, nella versione applicabile il 31 dicembre 2018. 7.   In adempimento degli obblighi di cui all’ del presente regolamento, finché non si applicano le norme tecniche di regolamentazione che la Commissione adotta a norma dell’, paragrafo 7, del presente regolamento, il cedente, il promotore o il prestatore originario applica i capi I, II e III e l’ del regolamento delegato (UE) n. 625/2014 alle cartolarizzazioni i cui titoli sono emessi a decorrere dal 1o gennaio 2019. 8.   In adempimento degli obblighi di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettere a) ed e), del presente regolamento, finché si applicano le norme tecniche di regolamentazione che la Commissione adotta a norma dell’, paragrafo 3, del presente regolamento, il cedente, il promotore e le SSPE mettono a disposizione, conformemente all’, paragrafo 2, del presente regolamento, le informazioni previste dagli allegati da I a VIII del regolamento delegato (UE) 2015/3. 9.   Ai fini del presente articolo, nel caso di cartolarizzazioni che non comportano l’emissione di titoli, con i riferimenti a «le cartolarizzazioni i cui titoli sono stati emessi» si intende «le cartolarizzazioni le cui posizioni iniziali verso la cartolarizzazione sono create», a condizione che il presente regolamento si applichi a tutte le cartolarizzazioni che creano nuove posizioni verso la cartolarizzazione a decorrere dal 1o gennaio 2019.
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Disposizioni transitorie (Art. 43 Regolamento (UE) 2017/2402) — Testo vigente | Portale Normativo