Art. 27
Requisiti di notifica STS
In vigore dal 12 dic 2017
Requisiti di notifica STS
1. Il cedente e il promotore notificano congiuntamente all’ESMA, mediante il modulo previsto al paragrafo 7, del presente articolo, se una cartolarizzazione è conforme ai requisiti stabiliti agli articoli da 19 a 22 o agli articoli da 23 a 26 («notifica STS»). Nel caso di un programma ABCP, solo il promotore è responsabile della notifica di tale programma e, nell’ambito dello stesso, delle operazioni ABCP conformi all’.
La notifica STS include una spiegazione del cedente e del promotore delle modalità con cui si è rispettato ciascun criterio STS di cui agli o agli .
L’ESMA pubblica la notifica STS sul proprio sito web ufficiale a norma del paragrafo 5. Il cedente e il promotore di una cartolarizzazione informano le rispettive autorità competenti della notifica STS e designano tra loro il soggetto che funge da primo referente per gli investitori e le autorità competenti.
2. Il cedente, il promotore o la SSPE può ricorrere ai servizi di un terzo autorizzato a norma dell’ per verificare se una cartolarizzazione è conforme agli articoli da 19 a 22 o agli articoli da 23 a 26. Tuttavia, il ricorso a tali servizi non pregiudica in alcuna circostanza la responsabilità del cedente, del promotore o della SSPE in relazione agli obblighi giuridici loro incombenti ai sensi del presente regolamento. Il ricorso a tali servizi non pregiudica gli obblighi imposti agli investitori istituzionali di cui all’.
Laddove il cedente, il promotore o la SSPE ricorra ai servizi di un terzo autorizzato a norma dell’ per valutare se una cartolarizzazione è conforme agli articoli da 19 a 22 o agli articoli da 23 a 26, la notifica STS include una dichiarazione indicante che la conformità ai criteri STS è stata confermata dal suddetto terzo autorizzato. La notifica include il nome del terzo autorizzato, il suo luogo di stabilimento e il nome dell’autorità competente che l’ha autorizzato.
3. Laddove il cedente o il prestatore originario non sia un ente creditizio o un’impresa di investimento ai sensi dell’, paragrafo 1, punti 1) e 2), del regolamento (UE) n. 575/2013, stabilito o stabilita nell’Unione, la notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo è corredata degli elementi seguenti:
a)
la conferma del cedente o prestatore originario del fatto che concede i crediti basandosi su criteri solidi e ben definiti e su precise procedure per approvare, modificare, rinnovare e finanziare i crediti e che dispone di sistemi efficaci per l’applicazione di dette procedure a norma dell’ del presente regolamento; e
b)
una dichiarazione del cedente o del prestatore originario relativamente al fatto che la concessione dei crediti di cui alla lettera a) sia o meno soggetta a vigilanza.
4. Quando una cartolarizzazione non soddisfa più i requisiti stabiliti agli articoli da 19 a 22 o agli articoli da 23 a 26, il cedente e il promotore lo notificano immediatamente all’ESMA e informano la rispettiva autorità competente.
5. L’ESMA pubblica sul proprio sito web ufficiale un elenco di tutte le cartolarizzazioni che il cedente e il promotore le hanno notificato come conformi ai requisiti stabiliti agli articoli da 19 a 22 o agli articoli da 23 a 26. L’ESMA aggiunge immediatamente a tale elenco ciascuna cartolarizzazione così notificata e aggiorna l’elenco qualora una cartolarizzazione cessi di essere considerata STS a seguito di una decisione delle autorità competenti oppure di una notifica da parte del cedente o del promotore. Quando ha imposto sanzioni amministrative ai sensi dell’, l’autorità competente ne dà immediatamente notifica all’ESMA. L’ESMA indica immediatamente sull’elenco che un’autorità competente ha imposto sanzioni amministrative in relazione alla cartolarizzazione d’interesse.
6. L’ESMA elabora, in stretta cooperazione con l’EBA e l’EIOPA, progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni che il cedente, il promotore e la SSPE sono tenuti a fornire per adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 1.
L’ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 luglio 2018.
Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante l’adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
7. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, l’ESMA elabora, in stretta cooperazione con l’EBA e l’EIOPA, progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire i moduli da utilizzare per fornire le informazioni di cui al paragrafo 6.
L’ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 18 luglio 2018.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al presente paragrafo conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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