Art. 18
Uso della denominazione «cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata»
In vigore dal 12 dic 2017
Uso della denominazione «cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata»
Il cedente, il promotore e la SSPE possono utilizzare la qualifica «STS» o «semplice, trasparente e standardizzata», o altra qualifica che rimandi direttamente o indirettamente a tali termini per la cartolarizzazione, solo se:
a)
la cartolarizzazione soddisfa tutti i requisiti della sezione 1 o della sezione 2 del presente capo e ne è stata data notifica all’ESMA ai sensi dell’, paragrafo 1; e
b)
la cartolarizzazione figura nell’elenco di cui all’, paragrafo 5.
Il cedente, il promotore e la SSPE che partecipano alla cartolarizzazione considerata STS devono essere stabiliti nell’Unione.
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