Art. 17
Disponibilità dei dati registrati in un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni
In vigore dal 12 dic 2017
Disponibilità dei dati registrati in un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni
1. Fatto salvo l’, paragrafo 2, i repertori di dati sulle cartolarizzazioni raccolgono e conservano le informazioni relative alle cartolarizzazioni. Assicurano che tutti i seguenti soggetti abbiano un accesso diretto e immediato a titolo gratuito affinché possano assolvere alle loro responsabilità, ai loro mandati e obblighi rispettivi:
a)
l’ESMA;
b)
l’EBA;
c)
l’EIOPA;
d)
il CERS;
e)
i membri interessati del sistema europeo di banche centrali (SEBC), compresa la Banca centrale europea (BCE) nello svolgimento dei suoi compiti nell’ambito del meccanismo di vigilanza unico a norma del regolamento (UE) n. 1024/2013;
f)
le autorità interessate le cui responsabilità e i cui mandati rispettivi in materia di vigilanza riguardano operazioni, mercati, partecipanti e attività che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento;
g)
le autorità di risoluzione designate a norma dell’ della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (31);
h)
il comitato di risoluzione unico istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (32);
i)
le autorità di cui all’;
j)
investitori e potenziali investitori.
2. L’ESMA elabora, in stretta cooperazione con l’EBA e l’EIOPA e tenendo conto delle necessità dei soggetti di cui al paragrafo 1, progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano:
a)
le informazioni relative alle cartolarizzazioni di cui al paragrafo 1 che il cedente, il promotore o la SSPE forniscono per adempiere ai loro obblighi ai sensi dell’, paragrafo 1;
b)
gli standard operativi richiesti per consentire, in maniera tempestiva, strutturata ed esauriente:
i)
la raccolta dei dati da parte dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni; e
ii)
l’aggregazione e la comparazione dei dati tra i repertori di dati sulle cartolarizzazioni;
c)
i dettagli delle informazioni a cui devono avere accesso i soggetti di cui al paragrafo 1, tenuto conto dei rispettivi mandati e delle rispettive necessità specifiche;
d)
i termini e le condizioni per l’accesso diretto e immediato ai dati registrati nei repertori di dati sulle cartolarizzazioni da parte dei soggetti di cui al paragrafo 1.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 gennaio 2019.
Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante l’adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
3. Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 2, l’ESMA elabora, in stretta cooperazione con l’EBA e l’EIOPA, progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i moduli standardizzati mediante i quali il cedente, il promotore o la SSPE forniscono le informazioni ai repertori di dati sulle cartolarizzazioni, tenendo conto delle soluzioni sviluppate dagli attuali centri di raccolta di dati sulle cartolarizzazioni.
L’ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 18 gennaio 2019.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al presente paragrafo conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Storico versioni
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