Art. 29
Designazione delle autorità competenti
In vigore dal 12 dic 2017
Designazione delle autorità competenti
1. Le seguenti autorità competenti, in base ai poteri conferiti loro dal pertinente atto giuridico, vigilano sull’adempimento degli obblighi stabiliti all’ del presente regolamento:
a)
per le imprese di assicurazione e di riassicurazione: l’autorità competente designata a norma dell’, punto 10), della direttiva 2009/138/CE;
b)
per i gestori di fondi di investimento alternativi: l’autorità competente responsabile designata a norma dell’ della direttiva 2011/61/UE;
c)
per gli OICVM e le società di gestione di OICVM: l’autorità competente designata a norma dell’articolo 97 della direttiva 2009/65/CE;
d)
per gli enti pensionistici aziendali o professionali: l’autorità competente designata a norma dell’, lettera g), della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (33);
e)
per gli enti creditizi o imprese di investimento: l’autorità competente designata a norma dell’ della direttiva 2013/36/UE, tra cui la BCE per quanto riguarda i compiti specifici ad essa attribuiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013.
2. Le autorità competenti responsabili della vigilanza sui promotori a norma dell’ della direttiva 2013/36/UE, tra cui la BCE per quanto riguarda i compiti specifici ad essa attribuiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013, vigilano sull’adempimento, da parte dei promotori, degli obblighi previsti agli del presente regolamento.
3. Laddove il cedente, il prestatore originario e la SSPE siano soggetti sottoposti a vigilanza ai sensi delle direttive 2003/41/CE, 2009/138/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE e 2013/36/UE, e del regolamento (UE) n. 1024/2013, le autorità competenti interessate designate a norma di detti atti, tra cui la BCE relativamente ai compiti ad essa attribuiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013, vigilano sull’adempimento degli obblighi previsti agli del presente regolamento.
4. Per il cedente, il prestatore originario e la SSPE stabiliti nell’Unione e non contemplati dagli atti legislativi dell’Unione citati al paragrafo 3, gli Stati membri designano una o più autorità competenti per vigilare sulla conformità agli obblighi di cui agli . Gli Stati membri informano la Commissione e l’ESMA delle autorità competenti designate a norma del presente paragrafo entro il 1o gennaio 2019. Tale obbligo non si applica nei riguardi delle entità che si limitano a vendere esposizioni nell’ambito di un programma ABCP o di un’altra operazione o di un altro schema di cartolarizzazione e che non creano attivamente esposizioni con la finalità principale di cartolarizzarle regolarmente.
5. Gli Stati membri designano una o più autorità competenti per vigilare sulla conformità da parte di cedenti, promotori e SSPE agli articoli da 18 a 27, nonché sulla conformità da parte di terzi all’. Gli Stati membri informano la Commissione e l’ESMA delle autorità competenti designate a norma del presente paragrafo entro il 18 gennaio 2019.
6. Il paragrafo 5 del presente articolo non si applica nei riguardi delle entità che si limitano a vendere esposizioni nell’ambito di un programma ABCP o di un’altra operazione o di un altro schema di cartolarizzazione e che non creano attivamente esposizioni con la finalità principale di cartolarizzarle regolarmente. In tal caso, il cedente o il promotore verifica che tali soggetti soddisfino i pertinenti obblighi previsti agli articoli da 18 a 27.
7. L’ESMA assicura la coerenza nell’applicazione e nel rispetto degli obblighi previsti agli articoli da 18 a 27 del presente regolamento conformemente ai compiti e ai poteri stabiliti nel regolamento (UE) n. 1095/2010. L’ESMA esercita il monitoraggio sul mercato delle cartolarizzazioni dell’Unione conformemente all’ del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (34) e, se del caso, applica i suoi poteri di intervento temporaneo conformemente all’ dello stesso regolamento.
8. L’ESMA pubblica sul proprio sito web un elenco delle autorità competenti di cui al presente articolo e lo tiene aggiornato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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