Art. 6

Mantenimento del rischio

In vigore dal 12 dic 2017
Mantenimento del rischio 1.   Il cedente, il promotore o il prestatore originario della cartolarizzazione mantiene su base continuativa un interesse economico netto rilevante nella cartolarizzazione non inferiore al 5 %. Tale interesse è misurato all’emissione e determinato dal valore nozionale per gli elementi fuori bilancio. Se il cedente, il promotore o il prestatore originario non hanno concordato a chi spetti mantenerlo, l’interesse economico netto rilevante è mantenuto dal cedente. I requisiti di mantenimento per una determinata cartolarizzazione non sono oggetto di applicazioni multiple. L’interesse economico netto rilevante non è suddiviso tra diversi tipi di soggetti che lo mantengono né è sottoposto ad attenuazione o a copertura del rischio di credito. Ai fini del presente articolo non è considerato cedente il soggetto che è stato costituito o che opera esclusivamente al fine di cartolarizzare esposizioni. 2.   Il cedente non seleziona attività da trasferire alla SSPE con l’intenzione di rendere le perdite sulle attività trasferite alla SSPE, misurate per la durata dell’operazione, o per un massimo di quattro anni se la durata dell’operazione supera i quattro anni, più alte rispetto alle perdite per lo stesso periodo su attività comparabili detenute nel bilancio del cedente. Nel caso in cui riscontri elementi che suggeriscono la violazione di tale divieto, l’autorità competente esamina la performance delle attività trasferite alla SSPE e delle attività comparabili detenute nel bilancio del cedente. Se conseguentemente all’intenzione del cedente la performance delle attività trasferite è notevolmente inferiore a quella delle attività comparabili detenute nel bilancio del cedente, l’autorità competente impone una sanzione a norma degli . 3.   Sono considerate mantenimento di un interesse economico netto rilevante non inferiore al 5 % ai sensi del paragrafo 1 soltanto le situazioni seguenti: a) il mantenimento di una percentuale non inferiore al 5 % del valore nominale di ciascun segmento ceduto o trasferito agli investitori; b) in caso di cartolarizzazioni rotative o di cartolarizzazioni di esposizioni rotative, il mantenimento dell’interesse del cedente in percentuale non inferiore al 5 % del valore nominale di ciascuna delle esposizioni cartolarizzate; c) il mantenimento di esposizioni scelte casualmente, equivalenti a una percentuale non inferiore al 5 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate, quando tali esposizioni non cartolarizzate sarebbero state altrimenti cartolarizzate nella cartolarizzazione, a condizione che il numero delle esposizioni potenzialmente cartolarizzate non sia inferiore a 100 alla creazione; d) il mantenimento del segmento prime perdite e, se necessario, laddove non sia così raggiunto il 5 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate, di altri segmenti aventi profilo di rischio uguale o maggiore di quelli trasferiti o ceduti agli investitori e la cui durata non sia inferiore alla durata di quelli trasferiti o ceduti agli investitori, in modo che il mantenimento equivalga complessivamente almeno al 5 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate; o e) il mantenimento di un’esposizione che copre le prime perdite non inferiore al 5 % di ciascuna esposizione cartolarizzata nella cartolarizzazione. 4.   Quando una società di partecipazione finanziaria mista stabilita nell’Unione ai sensi della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (24), un ente impresa madre o una società di partecipazione finanziaria stabiliti nell’Unione oppure una delle sue filiazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013, in qualità di cedente o promotore, procede alla cartolarizzazione di esposizioni di uno o più enti creditizi, imprese di investimento o altri enti finanziari che rientrano nell’ambito della vigilanza su base consolidata, i requisiti di cui al paragrafo 1 possono essere soddisfatti sulla base della situazione consolidata del relativo ente impresa madre, della relativa società di partecipazione finanziaria o della relativa società di partecipazione finanziaria mista stabiliti nell’Unione. Il primo comma si applica solo nel caso in cui gli enti creditizi, le imprese di investimento o gli enti finanziari che hanno creato le esposizioni cartolarizzate si conformino ai requisiti dell’articolo 79 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (25) e forniscano tempestivamente le informazioni necessarie per soddisfare i requisiti di cui all’ del presente regolamento al cedente o promotore e all’ente creditizio impresa madre dell’Unione, alla società di partecipazione finanziaria o alla società di partecipazione finanziaria mista stabiliti nell’Unione. 5.   Il paragrafo 1 non si applica qualora le esposizioni cartolarizzate siano costituite da esposizioni verso i seguenti soggetti o da essi garantite integralmente, incondizionatamente e irrevocabilmente: a) amministrazioni centrali o banche centrali; b) amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico, ai sensi dell’, paragrafo 1, punto 8), del regolamento (UE) n. 575/2013, degli Stati membri; c) enti ai quali è assegnata una ponderazione del rischio pari o inferiore al 50 % ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013; d) banche o istituti nazionali di promozione ai sensi dell’, punto 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio (26); o e) banche multilaterali di sviluppo di cui all’articolo 117 del regolamento (UE) n. 575/2013. 6.   Il paragrafo 1 non si applica alle operazioni basate su un indice chiaro, trasparente e accessibile, quando i soggetti di riferimento sottostanti sono identici a quelli che costituiscono un indice di soggetti oggetto di negoziazione diffusa oppure sono costituiti da altri titoli negoziabili, diversi dalle posizioni verso la cartolarizzazione. 7.   L’EBA elabora, in stretta cooperazione con l’ESMA e l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (27), progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare in maniera più particolareggiata l’obbligo di mantenimento del rischio, in particolare per quanto riguarda: a) le modalità di mantenimento del rischio a norma del paragrafo 3, compreso l’adempimento sotto forma di mantenimento sintetico o potenziale; b) la misurazione del livello di mantenimento di cui al paragrafo 1; c) il divieto di copertura o di vendita dell’interesse mantenuto; d) le condizioni del mantenimento su base consolidata conformemente al paragrafo 4; e) le condizioni per l’esenzione delle operazioni basate su un indice chiaro, trasparente e accessibile di cui al paragrafo 6. L’EBA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 luglio 2018. Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante l’adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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