Art. 39

Modifica della direttiva 2009/138/CE

In vigore dal 12 dic 2017
Modifica della direttiva 2009/138/CE La direttiva 2009/138/CE è così modificata: 1) all’articolo 135, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 301 bis della presente direttiva a integrazione della presente direttiva precisando le esatte circostanze in cui, fatto salvo l’articolo 101, paragrafo 3, della presente direttiva è possibile imporre un incremento proporzionale del fabbisogno di capitale in presenza di violazioni dei requisiti di cui all’ o 6 del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2). 3.   Per assicurare un’armonizzazione coerente per quanto riguarda il paragrafo 2 del presente articolo, l’EIOPA elabora, fatto salvo l’articolo 301 ter, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le metodologie per il calcolo dell’incremento proporzionale del fabbisogno di capitale ivi citato. Alla Commissione è conferito il potere di integrare la presente direttiva mediante l’adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010. (*2)  Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35)»;" 2) l’articolo 308 ter, paragrafo 11, è soppresso.
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Modifica della direttiva 2009/138/CE (Art. 39 Regolamento (UE) 2017/2402) — Testo vigente | Portale Normativo