Art. 5
Obblighi di due diligence per gli investitori istituzionali
In vigore dal 12 dic 2017
Obblighi di due diligence per gli investitori istituzionali
1. Prima di detenere una posizione verso la cartolarizzazione, un investitore istituzionale, diverso dal cedente, dal promotore o dal prestatore originario, verifica la sussistenza degli elementi seguenti:
a)
il cedente o prestatore originario stabilito nell’Unione che non è un ente creditizio o un’impresa di investimento ai sensi dell’, paragrafo 1, punti 1) e 2), del regolamento (UE) n. 575/2013 concede tutti i crediti che danno luogo alle esposizioni sottostanti basandosi su criteri solidi e ben definiti e su precise procedure per approvare, modificare, rinnovare e finanziare tali crediti e dispone di sistemi efficaci per l’applicazione di detti criteri e procedure conformemente all’, paragrafo 1, del presente regolamento;
b)
il cedente o prestatore originario che è stabilito in un paese terzo concede tutti i crediti che danno luogo alle esposizioni sottostanti basandosi su criteri solidi e ben definiti e su precise procedure per approvare, modificare, rinnovare e finanziare tali crediti e dispone di sistemi efficaci per l’applicazione di detti criteri e procedure al fine di assicurare che la concessione di crediti sia basata su una valutazione approfondita del merito di credito del debitore;
c)
il cedente, promotore o prestatore originario che è stabilito nell’Unione mantiene su base continuativa un interesse economico netto rilevante a norma dell’ e comunica il mantenimento del rischio all’investitore istituzionale conformemente all’;
d)
il cedente, promotore o prestatore originario che è stabilito in un paese terzo mantiene su base continuativa un interesse economico netto rilevante non inferiore in ogni caso al 5 %, determinato conformemente all’, e comunica il mantenimento del rischio agli investitori istituzionali;
e)
il cedente, il promotore o la SSPE, ove applicabile, ha messo a disposizione le informazioni previste all’ con la frequenza e secondo le modalità ivi stabilite.
2. In deroga al paragrafo 1, per le operazioni ABCP interamente garantite il requisito di cui al paragrafo 1, lettera a), si applica al promotore. In tali casi il promotore verifica che il cedente o prestatore originario, che non è un ente creditizio o un’impresa di investimento, conceda tutti i crediti che danno luogo alle esposizioni sottostanti basandosi su criteri solidi e ben definiti e su precise procedure per approvare, modificare, rinnovare e finanziare tali crediti e disponga di sistemi efficaci per l’applicazione di detti criteri e procedure in conformità dell’, paragrafo 1.
3. Prima di acquisire una posizione verso la cartolarizzazione, un investitore istituzionale, diverso dal cedente, dal promotore o dal prestatore originario, effettua una valutazione di due diligence che gli permette di valutare i rischi insiti nell’operazione. Tale valutazione tiene conto almeno di tutte le considerazioni seguenti:
a)
le caratteristiche di rischio della singola posizione verso la cartolarizzazione e delle esposizioni sottostanti;
b)
tutte le caratteristiche strutturali della cartolarizzazione che possono avere un impatto rilevante sulla performance della posizione verso la cartolarizzazione, tra cui priorità di pagamento fissate per via contrattuale e relativi valori di attivazione (trigger), supporti di credito, supporti di liquidità, valori di mercato di attivazione e definizione di inadempienza specifica all’operazione;
c)
per una cartolarizzazione notificata come STS conformemente all’, la conformità di tale cartolarizzazione ai requisiti stabiliti agli articoli da 19 a 22 o agli articoli da 23 a 26, e all’. L’investitore istituzionale può fare adeguato affidamento sulla notifica STS di cui all’, paragrafo 1, e sulle informazioni relative alla conformità ai requisiti STS comunicate dal cedente, dal promotore e dalla SSPE, senza fare affidamento esclusivamente e meccanicamente su tale notifica e tali informative.
Nonostante le lettere a) e b) del primo comma, nel caso di un programma ABCP interamente garantito, gli investitori istituzionali nei commercial paper emessi da tale programma ABCP prendono in considerazione le caratteristiche del programma ABCP e l’intero supporto della linea di liquidità.
4. Un investitore istituzionale, diverso dal cedente, dal promotore o dal prestatore originario, che detiene una posizione verso la cartolarizzazione compie almeno i passi seguenti:
a)
predispone procedure scritte adeguate che siano proporzionate al profilo di rischio della posizione verso la cartolarizzazione e, se del caso, al suo portafoglio di negoziazione e di non negoziazione, al fine di controllare su base continuativa il rispetto dei paragrafi 1 e 3 e le performance della posizione verso la cartolarizzazione e delle esposizioni sottostanti.
Se pertinente per la cartolarizzazione e le esposizioni sottostanti, il controllo previsto da dette procedure scritte comprende il tipo di esposizione, la percentuale di prestiti scaduti da più di trenta, sessanta e novanta giorni, i tassi di inadempienza, i tassi di rimborsi anticipati, i mutui insoluti, i tassi di recupero, i riacquisti, le modifiche dei prestiti, le sospensioni dei pagamenti, il tipo e il tasso di occupazione delle garanzie reali, la distribuzione di frequenza dei punteggi di affidabilità creditizia o di altre misurazioni del merito di credito delle esposizioni sottostanti, la diversificazione di settore e geografica, la distribuzione di frequenza degli indici di copertura del finanziamento con forchette di ampiezza tale da facilitare un’adeguata analisi di sensitività. Laddove le esposizioni sottostanti siano a loro volta posizioni verso la cartolarizzazione, come permesso dall’, l’investitore istituzionale controlla altresì le esposizioni sottostanti tali posizioni;
b)
nel caso di una cartolarizzazione diversa da un programma ABCP interamente garantito, conduce periodicamente prove di stress sui flussi di cassa e sui valori delle garanzie reali a sostegno delle esposizioni sottostanti o, in mancanza di dati sufficienti sui flussi di cassa e sui valori delle garanzie reali, prove di stress sulle ipotesi di perdita tenendo conto della natura, della portata e della complessità del rischio della posizione verso la cartolarizzazione;
c)
nel caso di un programma ABCP interamente garantito, conduce periodicamente prove di stress sulla solvibilità e la liquidità del promotore;
d)
assicura una segnalazione interna al proprio organo di amministrazione, affinché questo sia al corrente dei rischi rilevanti derivanti dalla posizione verso la cartolarizzazione e tali rischi siano gestiti in maniera adeguata;
e)
è in grado di dimostrare alle proprie autorità competenti, su richiesta, di avere una visione globale e accurata della posizione verso la cartolarizzazione e delle esposizioni sottostanti e di aver attuato le politiche e procedure scritte per la gestione del rischio della posizione verso la cartolarizzazione e per conservare i dati delle verifiche e della due diligence conformemente ai paragrafi 1 e 2, nonché di qualsiasi altra informazione d’interesse; e
f)
nel caso di esposizioni verso un programma ABCP interamente garantito, è in grado di dimostrare alle proprie autorità competenti, su richiesta, di avere una visione globale e accurata della qualità creditizia del promotore e dei termini della linea di liquidità fornita.
5. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, nel caso in cui abbia conferito a un altro investitore istituzionale l’autorità di prendere decisioni in merito alla gestione degli investimenti che potrebbero esporlo verso una cartolarizzazione, l’investitore istituzionale può dare istruzioni al gestore di adempiere ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo relativamente a eventuali esposizioni verso una cartolarizzazione risultanti da dette decisioni. Gli Stati membri garantiscono che nel caso in cui un investitore istituzionale, che riceva istruzioni ai sensi del presente paragrafo di adempiere agli obblighi di un altro investitore istituzionale, non vi adempia, le sanzioni irrogabili a norma degli possono essere imposte al gestore e non all’investitore istituzionale esposto verso la cartolarizzazione.
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