Art. 37
Pubblicazione delle sanzioni amministrative
In vigore dal 12 dic 2017
Pubblicazione delle sanzioni amministrative
1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti pubblichino come minimo e senza indebito ritardo sui propri siti web ufficiali, una volta che sono state notificate al destinatario, le decisioni che impongono sanzioni amministrative non soggette a ricorso e imposte per violazione dell’, dell’, dell’ o dell’, paragrafo 1.
2. La pubblicazione di cui al paragrafo 1 comprende informazioni sul tipo e la natura della violazione, sull’identità dei responsabili e sulle sanzioni imposte.
3. Quando l’autorità competente ritiene, sulla scorta della valutazione del singolo caso, che la pubblicazione dell’identità, nel caso di una persona giuridica, o dell’identità e dei dati personali, nel caso di una persona fisica, sia sproporzionata o che comprometta la stabilità dei mercati finanziari o un’indagine penale in corso, o quando la pubblicazione causerebbe danni sproporzionati alle persone interessate – nella misura in cui possono essere calcolati –, gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti:
a)
differiscano la pubblicazione della decisione che impone la sanzione amministrativa fino a che non vengano meno le ragioni della mancata pubblicazione;
b)
pubblichino la decisione che impone la sanzione amministrativa in forma anonima conformemente al diritto nazionale; o
c)
non pubblichino affatto la decisione che impone la sanzione amministrativa nel caso in cui le opzioni illustrate alle lettere a) e b) siano ritenute insufficienti ad assicurare:
i)
che non sia messa a rischio la stabilità dei mercati finanziari; o
ii)
la proporzionalità della pubblicazione della decisione rispetto alle misure ritenute di natura minore.
4. Nel caso in cui si decida di pubblicare la sanzione in forma anonima, la pubblicazione dei dati d’interesse può essere rimandata. Laddove un’autorità competente pubblichi una decisione che impone una sanzione amministrativa oggetto di ricorso dinanzi alla competente autorità giudiziaria, l’autorità competente aggiunge immediatamente sul proprio sito web ufficiale anche tale informazione e qualsiasi informazione successiva sull’esito del ricorso. Sul sito è altresì pubblicata l’eventuale decisione giudiziaria di annullamento della decisione che impone una sanzione amministrativa.
5. Le autorità competenti provvedono a che le informazioni pubblicate di cui ai paragrafi da 1 a 4 restino sul loro sito web ufficiale per almeno cinque anni dopo la pubblicazione. I dati personali contenuti nella pubblicazione sono conservati sul sito web ufficiale dell’autorità competente unicamente per il periodo necessario conformemente alle norme applicabili in materia di protezione dei dati.
6. Le autorità competenti informano l’ESMA di tutte le sanzioni amministrative imposte, compresi gli eventuali ricorsi e il relativo esito.
7. L’ESMA tiene una banca dati centrale in cui registra le sanzioni amministrative che le sono comunicate. Tale banca dati è accessibile esclusivamente all’ESMA, all’EBA e all’EIOPA, nonché alle autorità competenti ed è aggiornata sulla base delle informazioni fornite dalle autorità competenti a norma del paragrafo 6.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2017:2402:oj#art-37