Art. 38

Modifica della direttiva 2009/65/CE

In vigore dal 12 dic 2017
Modifica della direttiva 2009/65/CE L’articolo 50 bis della direttiva 2009/65/CE è sostituito dal seguente: «Articolo 50 bis Se le società di gestione di OICVM o gli OICVM a gestione interna sono esposti verso una cartolarizzazione che non soddisfa più i requisiti stabiliti nel regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), agiscono e, se del caso, adottano misure correttive nel miglior interesse degli investitori del pertinente OICVM.
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Modifica della direttiva 2009/65/CE (Art. 38 Regolamento (UE) 2017/2402) — Testo vigente | Portale Normativo