Art. 36

Cooperazione tra autorità competenti e AEV

In vigore dal 12 dic 2017
Cooperazione tra autorità competenti e AEV 1.   Le autorità competenti di cui all’ e l’ESMA, l’EBA e l’EIOPA procedono in stretta cooperazione e si scambiano informazioni ai fini dell’assolvimento dei compiti previsti agli articoli da 30 a 34. 2.   Le autorità competenti operano uno stretto coordinamento dell’attività di vigilanza per rilevare e correggere le violazioni del presente regolamento, sviluppare e promuovere migliori pratiche, agevolare la collaborazione, promuovere la coerenza dell’interpretazione e provvedere a valutazioni tra giurisdizioni in caso di disaccordo. 3.   È istituito un comitato specifico per le cartolarizzazioni nel quadro del Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza, nell’ambito del quale le autorità competenti operano uno stretto coordinamento ai fini dell’assolvimento dei compiti previsti agli articoli da 30 a 34. 4.   Se un’autorità competente constata che uno o più dei requisiti di cui agli articoli da 6 a 27 sono stati violati o se ha motivo di ritenere che siano stati violati, comunica le proprie constatazioni, in modo sufficientemente circostanziato, all’autorità competente del soggetto o dei soggetti sospettati della violazione. Le autorità competenti interessate operano uno stretto coordinamento dell’attività di vigilanza al fine di assicurare la coerenza delle decisioni. 5.   Laddove la violazione del presente articolo, paragrafo 4, riguardi in particolare una notifica a norma dell’, paragrafo 1, inesatta o fuorviante, l’autorità competente che rileva la violazione notifica senza indugio le proprie constatazioni all’autorità competente del soggetto designato quale primo referente ai sensi dell’, paragrafo 1. L’autorità competente del soggetto designato quale primo referente ai sensi dell’, paragrafo 1, informa a sua volta l’ESMA, l’EBA e l’EIOPA, e segue la procedura di cui al paragrafo 6 del presente articolo. 6.   Al ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 4 l’autorità competente del soggetto sospettato della violazione adotta, entro 15 giorni lavorativi, tutte le misure necessarie per rettificare la violazione rilevata e ne dà notifica alle altre autorità competenti interessate, in particolare alle autorità competenti del cedente del promotore e della SSPE e alle autorità competenti dei detentori delle posizioni verso la cartolarizzazione, se noti. Se un’autorità competente è in disaccordo con la procedura seguita o il contenuto di una misura adottata da un’altra autorità competente o con l’assenza di intervento da parte di quest’ultima, notifica senza indebito ritardo il disaccordo a tutte le altre autorità competenti interessate. Se la controversia non è risolta entro tre mesi dalla data di notifica a tutte le autorità competenti interessate, la questione è rinviata all’ESMA conformemente all’ e, se del caso, all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010. Il periodo di conciliazione di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1095/2010 è di un mese. Se le autorità competenti interessate non riescono a raggiungere un accordo entro il termine del periodo di conciliazione di cui al primo comma, l’ESMA adotta la decisione di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010 entro un mese. Durante la procedura di cui al presente articolo, una cartolarizzazione che figuri nell’elenco pubblicato dall’ESMA ai sensi dell’ del presente regolamento continua a essere considerata una STS ai sensi del capo 4 del presente regolamento ed è mantenuta in detto elenco. Qualora le autorità competenti interessate convengano che la violazione derivi dall’inosservanza in buona fede dell’, possono decidere di concedere fino a 3 mesi al cedente, al promotore e alla SSPE per correggere la violazione rilevata; tale periodo ha inizio il giorno in cui l’autorità competente informa il cedente, il promotore e la SSPE della violazione. Durante tale periodo una cartolarizzazione che figuri nell’elenco pubblicato dall’ESMA ai sensi dell’ continua ad essere considerata una STS ai sensi del capo 4 ed è mantenuta in detto elenco. Qualora una o più autorità competenti interessate siano del parere che la violazione non sia stata corretta adeguatamente entro il periodo di cui al terzo comma, si applica il primo comma. 7.   Tre anni dopo la data di applicazione del presente regolamento, l’ESMA effettua una verifica inter pares, conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010, in merito all’attuazione dei criteri stabiliti agli articoli da 19 a 26 del presente regolamento. 8.   L’ESMA elabora, in stretta cooperazione con l’EBA e l’EIOPA, progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare l’obbligo generale di cooperazione, le informazioni che devono essere scambiate a norma del paragrafo 1 e gli obblighi di notifica a norma dei paragrafi 4 e 5. L’ESMA presenta, in stretta cooperazione con l’EBA e l’EIOPA, detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione il 18 gennaio 2019. Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante l’adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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Cooperazione tra autorità competenti e AEV (Art. 36 Regolamento (UE) 2017/2402) — Testo vigente | Portale Normativo