Art. 4

Requisiti per le SSPE

In vigore dal 12 dic 2017
Requisiti per le SSPE Le SSPE non sono stabilite in un paese terzo al quale si applichi uno degli elementi seguenti: a) il paese terzo è inserito dal GAFI nell’elenco delle giurisdizioni ad alto rischio e non cooperative; b) il paese terzo non ha firmato un accordo con uno Stato membro al fine di garantire che lo stesso paese terzo rispetti appieno le norme stabilite nell’ del modello di convenzione fiscale dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio o nel modello di accordo dell’OCSE sullo scambio di informazioni in materia fiscale, e assicuri un efficace scambio di informazioni in materia fiscale, compresi eventuali accordi fiscali multilaterali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2017:2402:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo