Art. 30
Poteri delle autorità competenti
In vigore dal 12 dic 2017
Poteri delle autorità competenti
1. Ciascuno Stato membro provvede a che l’autorità competente designata a norma dell’, paragrafi da 1 a 5, goda dei necessari poteri di vigilanza, di indagine e di sanzione che le permettono di svolgere i compiti attribuitile dal presente regolamento.
2. L’autorità competente riesamina periodicamente le modalità, le procedure e i meccanismi predisposti dal cedente, dal promotore, dalla SSPE e dal prestatore originario per conformarsi al presente regolamento.
Il riesame di cui al primo comma comprende:
a)
le procedure e i meccanismi atti a misurare e mantenere correttamente e su base continuativa l’interesse economico netto rilevante, la raccolta e la tempestiva comunicazione di tutte le informazioni che devono essere messe a disposizione a norma dell’ e i criteri di concessione dei crediti a norma dell’;
b)
per le cartolarizzazioni STS che non sono cartolarizzazioni nell’ambito di un programma ABCP, le procedure e i meccanismi atti ad assicurare il rispetto dell’, paragrafi da 7 a 12, dell’, paragrafo 7, e dell’; e
c)
per le cartolarizzazioni STS che sono cartolarizzazioni nell’ambito di un programma ABCP, le procedure e i meccanismi atti ad assicurare, per quanto riguarda le operazioni ABCP, il rispetto dell’ e, per quanto riguarda i programmi ABCP, il rispetto dell’, paragrafi 7 e 8.
3. L’autorità competente impone che il cedente, il promotore, la SSPE e il prestatore originario valutino e affrontino con politiche e procedure adeguate i rischi derivanti dalle operazioni di cartolarizzazione, compresi i rischi reputazionali.
4. L’autorità competente monitora, a seconda dei casi, gli effetti specifici che la partecipazione al mercato delle cartolarizzazioni ha sulla stabilità dell’ente finanziario che opera come prestatore originario, cedente, promotore o investitore nell’ambito della sua vigilanza prudenziale nel settore delle cartolarizzazioni, tenendo presente quanto segue e lasciando impregiudicata la normativa settoriale più rigorosa:
a)
l’entità delle riserve di capitale;
b)
l’entità delle riserve di liquidità; e
c)
il rischio di liquidità per gli investitori dovuto a disallineamenti di durata tra i loro finanziamenti e investimenti.
Qualora individui un rischio rilevante per la stabilità finanziaria di un ente finanziario o del sistema finanziario nel suo complesso, indipendentemente dagli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’, l’autorità competente adotta misure per attenuare tali rischi, comunica le sue conclusioni all’autorità designata competente in materia di strumenti macroprudenziali ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 nonché al CERS.
5. L’autorità competente monitora ogni eventuale elusione degli obblighi previsti all’, paragrafo 2, e provvede affinché le sanzioni siano applicate a norma degli .
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