Art. 13

Notifica della decisione dell’ESMA relativa alla registrazione o all’estensione della registrazione

In vigore dal 12 dic 2017
Notifica della decisione dell’ESMA relativa alla registrazione o all’estensione della registrazione 1.   Quando l’ESMA adotta una decisione di cui all’ o revoca la registrazione di cui all’, paragrafo 1, ne invia notifica al repertorio di dati sulle cartolarizzazioni entro cinque giorni lavorativi, accompagnata da una motivazione circostanziata. L’ESMA notifica senza indebito ritardo la decisione all’autorità competente di cui all’, paragrafo 1. 2.   L’ESMA comunica senza indebito ritardo alla Commissione un’eventuale decisione adottata conformemente al paragrafo 1. 3.   L’ESMA pubblica nel suo sito web l’elenco dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni registrati conformemente al presente regolamento. L’elenco è aggiornato entro cinque giorni lavorativi dall’adozione di una decisione ai sensi del paragrafo 1.
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Notifica della decisione dell’ESMA relativa alla registrazione o all’estensione della registrazione (Art. 13 Regolamento (UE) 2017/2402) — Testo vigente | Portale Normativo