Art. 15

Revoca della registrazione

In vigore dal 12 dic 2017
Revoca della registrazione 1.   Fatto salvo l’articolo 73 del regolamento (UE) n. 648/2012, l’ESMA revoca la registrazione di un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni se questo: a) rinuncia espressamente alla registrazione o non ha fornito alcun servizio nei sei mesi precedenti; b) ha ottenuto la registrazione presentando false dichiarazioni o con altri mezzi irregolari; o c) non soddisfa più le condizioni per la registrazione. 2.   L’ESMA notifica senza indugio all’autorità competente interessata di cui all’, paragrafo 1, la decisione di revoca della registrazione del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni. 3.   Se l’autorità competente di uno Stato membro in cui il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni presta i servizi ed esercita le attività ritiene che sussista una delle condizioni di cui al paragrafo 1, può chiedere all’ESMA di valutare se siano soddisfatte le condizioni per la revoca della registrazione del repertorio in questione. Se decide di non revocare la registrazione del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni interessato, l’ESMA fornisce motivazioni dettagliate per la sua decisione. 4.   L’autorità competente di cui al paragrafo 3 del presente articolo è l’autorità designata ai sensi dell’ del presente regolamento.
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