Art. 11

Notifica e consultazione delle autorità competenti prima della registrazione o dell’estensione della registrazione

In vigore dal 12 dic 2017
Notifica e consultazione delle autorità competenti prima della registrazione o dell’estensione della registrazione 1.   Se un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni che chiede la registrazione o l’estensione della registrazione in quanto repertorio di dati sulle negoziazioni è un soggetto autorizzato o registrato dall’autorità competente nello Stato membro in cui è stabilito, l’ESMA procede senza indebito ritardo alla notifica e alla consultazione di detta autorità prima di registrare o di estendere la registrazione del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni. 2.   L’ESMA e l’autorità competente interessata si scambiano tutte le informazioni necessarie per la registrazione, o per l’estensione della registrazione, del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni e per la vigilanza sul rispetto, da parte dell’entità, delle condizioni di registrazione o di autorizzazione nello Stato membro in cui è stabilita.
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