Art. 10
Registrazione dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni
In vigore dal 12 dic 2017
Registrazione dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni
1. Ai fini dell’ i repertori di dati sulle cartolarizzazioni si registrano presso l’ESMA alle condizioni e secondo la procedura di cui al presente articolo.
2. Per essere registrabile a norma del presente articolo, un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni deve essere una persona giuridica stabilita nell’Unione, adottare procedure per la verifica della completezza e della coerenza delle informazioni messe a sua disposizione ai sensi dell’, paragrafo 1, del presente regolamento, e soddisfare i requisiti stabiliti agli articoli 78 e 79, all’articolo 80, paragrafi da 1 a 3, e all’articolo 80, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 648/2012. Ai fini del presente articolo, i riferimenti negli articoli 78 e 80 del regolamento (UE) n. 648/2012 all’ dello stesso sono da intendersi come riferimenti all’ del presente regolamento.
3. La registrazione di un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni è valida in tutto il territorio dell’Unione.
4. Un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni registrato deve soddisfare in ogni momento le condizioni richieste per la registrazione. I repertori di dati sulle cartolarizzazioni informano senza indebito ritardo l’ESMA di ogni modifica importante delle condizioni di registrazione.
5. I repertori di dati sulle cartolarizzazioni presentano all’ESMA:
a)
una domanda di registrazione; o
b)
una domanda di estensione della registrazione ai fini dell’ del presente regolamento nel caso di un repertorio di dati sulle negoziazioni già registrato ai sensi del titolo VI, capo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 o ai sensi del capo III del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio (30).
6. Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l’ESMA verifica se la domanda è completa.
Se la domanda è incompleta, l’ESMA fissa un termine entro il quale il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni deve trasmettere informazioni supplementari.
Dopo avere accertato la completezza della domanda, l’ESMA ne invia notifica al repertorio di dati sulle cartolarizzazioni.
7. Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli:
a)
delle procedure, di cui al paragrafo 2 del presente articolo, che i repertori di dati sulle cartolarizzazioni devono applicare per verificare completezza e coerenza delle informazioni messe a loro disposizione ai sensi dell’, paragrafo 1;
b)
della domanda di registrazione di cui al paragrafo 5, lettera a);
c)
di una domanda semplificata di estensione della registrazione di cui al paragrafo 5, lettera b).
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 gennaio 2019.
Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante l’adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
8. Al fine di assicurare condizioni di applicazione uniformi dei paragrafi 1 e 2, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specifichino il formato:
a)
della domanda di registrazione di cui al paragrafo 5, lettera a);
b)
della domanda di estensione della registrazione di cui al paragrafo 5, lettera b).
Con riguardo alla lettera b) del primo comma, l’ESMA elabora un formato semplificato che evita doppioni procedurali.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 18 gennaio 2019.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al presente paragrafo conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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