Art. 8

Divieto di ricartolarizzazione

In vigore dal 12 dic 2017
Divieto di ricartolarizzazione 1.   Le esposizioni sottostanti utilizzate in una cartolarizzazione non comprendono le posizioni verso la cartolarizzazione. In deroga a quanto precede, il primo comma non si applica: a) alle cartolarizzazioni i cui titoli sono stati emessi prima del 1o gennaio 2019; e b) alle cartolarizzazioni da utilizzare per i fini legittimi di cui al paragrafo 3 i cui titoli sono stati emessi alla data di applicazione del presente regolamento o dopo tale data. 2.   Un’autorità competente designata a norma dell’, paragrafo 2, 3 o 4, a seconda dei casi, può concedere a un soggetto sotto la sua vigilanza l’autorizzazione a includere le posizioni verso la cartolarizzazione come esposizioni sottostanti in una cartolarizzazione qualora detta autorità competente ritenga che la ricartolarizzazione sia utilizzata per i fini legittimi di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Se tale soggetto vigilato è un ente creditizio o un’impresa di investimento ai sensi dell’, paragrafo 1, punti 1) e 2), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente di cui al primo comma del presente paragrafo si consulta con l’autorità di risoluzione e le altre autorità pertinenti per tale soggetto prima di concedere l’autorizzazione a includere le posizioni verso la cartolarizzazione come esposizioni sottostanti in una cartolarizzazione. Tale consultazione ha una durata non superiore a 60 giorni dalla data in cui l’autorità competente notifica, all’autorità di risoluzione e alle altre autorità pertinenti per tale soggetto, la necessità di consultarle. Se al termine della consultazione l’autorità competente decide di concedere l’autorizzazione a utilizzare le posizioni verso la cartolarizzazione come esposizioni sottostanti in una cartolarizzazione, ne dà notifica all’ESMA. 3.   Ai fini del presente articolo, sono considerati fini legittimi: a) agevolare la liquidazione di un ente creditizio, un’impresa di investimento o un ente finanziario; b) assicurare la solidità di un ente creditizio, un’impresa di investimento o un ente finanziario in situazione di continuità aziendale, al fine di evitarne la liquidazione; o c) salvaguardare gli interessi degli investitori, qualora le esposizioni sottostanti siano deteriorate. 4.   Un programma ABCP interamente garantito non è considerato una ricartolarizzazione ai fini del presente articolo, a condizione che nessuna delle operazioni ABCP nell’ambito del programma in questione costituisca una ricartolarizzazione e il supporto di credito non determini un secondo strato di segmentazione a livello di programma. 5.   Per tener conto dell’evoluzione sul mercato di altre ricartolarizzazioni effettuate per fini legittimi e considerati gli obiettivi generali di stabilità finanziaria e salvaguardia degli interessi degli investitori, l’ESMA può elaborare, in stretta cooperazione con l’EBA, progetti di norme tecniche di regolamentazione per integrare l’elenco dei fini legittimi di cui al paragrafo 3. L’ESMA sottopone tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione. Alla Commissione è conferito il potere integrare il presente regolamento, adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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Divieto di ricartolarizzazione (Art. 8 Regolamento (UE) 2017/2402) — Testo vigente | Portale Normativo