Art. 7
Obblighi di trasparenza per cedenti, promotori e SSPE
In vigore dal 12 dic 2017
Obblighi di trasparenza per cedenti, promotori e SSPE
1. Il cedente, il promotore e la SSPE della cartolarizzazione, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, mettono a disposizione dei detentori di posizioni verso la cartolarizzazione, delle autorità competenti di cui all’ e, su richiesta, di potenziali investitori almeno le informazioni seguenti:
a)
informazioni trimestrali sulle esposizioni sottostanti oppure, nel caso degli ABCP, informazioni mensili sui diversi crediti sottostanti;
b)
ove applicabile tutta la documentazione di base essenziale per la comprensione dell’operazione, tra cui, ma non solo, i documenti seguenti:
i)
il documento o il prospetto di offerta finale insieme ai documenti relativi alla conclusione dell’operazione, esclusi i pareri giuridici;
ii)
per la cartolarizzazione tradizionale, l’accordo di vendita, di cessione, di novazione o di trasferimento delle attività ed eventuali pertinenti dichiarazioni di trust;
iii)
i contratti derivati e i contratti di garanzia personale, nonché gli eventuali documenti d’interesse sulle modalità di copertura della garanzia quando le esposizioni cartolarizzate restano esposizioni del cedente;
iv)
gli accordi di gestione, di gestione di riserva (back-up servicing), di amministrazione e di gestione della liquidità;
v)
l’atto di costituzione del trust, l’atto di costituzione di garanzia, il contratto di agenzia, il contratto relativo al conto bancario, il contratto di investimento garantito, i termini incorporati (incorporated terms) o il quadro del master trust o l’accordo sulle definizioni del master, ovvero la documentazione legale di valore giuridico equivalente;
vi)
i pertinenti accordi tra creditori, la documentazione sui derivati, i contratti di prestito subordinato, i contratti di prestito alle start-up e gli accordi sulla linea di liquidità;
Tale documentazione di base include una descrizione particolareggiata della priorità di pagamento della cartolarizzazione;
c)
quando il prospetto non è stato redatto conformemente alla direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (28), una sintesi dell’operazione o un riepilogo delle principali caratteristiche della cartolarizzazione, ivi compresi, se applicabile:
i)
i particolari concernenti la struttura dell’operazione, compresi i diagrammi di struttura che presentano un quadro d’insieme dell’operazione, i flussi di cassa e l’assetto proprietario;
ii)
i particolari concernenti le caratteristiche dell’esposizione, i flussi di cassa, la gerarchia di allocazione delle perdite (loss waterfall) e i dispositivi di supporto del credito e di supporto della liquidità;
iii)
i particolari concernenti i diritti di voto dei detentori di una posizione verso la cartolarizzazione e il rapporto tra questi e gli altri creditori garantiti;
iv)
l’elenco di tutti i valori di attivazione e gli eventi menzionati nei documenti trasmessi conformemente alla lettera b) che potrebbero avere un effetto rilevante sulla performance della posizione verso la cartolarizzazione;
d)
per le cartolarizzazioni STS, la notifica STS di cui all’;
e)
le comunicazioni trimestrali agli investitori o – nel caso degli ABCP – le comunicazioni mensili agli investitori, che riportano le informazioni seguenti:
i)
tutti i dati effettivamente significativi sulla qualità creditizia e sulle performance delle esposizioni sottostanti;
ii)
dati relativi agli eventi che attivano la variazione della priorità di pagamento o la sostituzione di una controparte e, per le cartolarizzazioni che non sono operazioni ABCP, dati sui flussi di cassa generati dalle esposizioni sottostanti e dalle passività della cartolarizzazione;
iii)
dati sul rischio mantenuto – comprese informazioni su quale delle modalità di cui all’, paragrafo 3, è stata applicata – a norma dell’;
f)
le informazioni privilegiate sulla cartolarizzazione che il cedente, il promotore o la SSPE sono tenuti a rendere pubbliche in conformità dell’ del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (29) relativo all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato;
g)
nei casi in cui non si applica la lettera f), qualsiasi evento significativo quale:
i)
una violazione sostanziale degli obblighi stabiliti nei documenti messi a disposizione ai sensi della lettera b), incluse le successive misure correttive, deroghe o consensi risultanti da tale violazione;
ii)
una modifica delle caratteristiche strutturali in grado di produrre un effetto rilevante sulla performance della cartolarizzazione;
iii)
una modifica delle caratteristiche di rischio della cartolarizzazione o delle esposizioni sottostanti in grado di produrre un effetto rilevante sulla performance della cartolarizzazione;
iv)
per le cartolarizzazioni STS, il fatto che la cartolarizzazione cessi di soddisfare i requisiti STS o che le autorità competenti abbiano adottato provvedimenti correttivi o amministrativi;
v)
qualsiasi modifica rilevante dei documenti riguardanti l’operazione.
Le informazioni di cui alle lettere b), c) e d) del primo comma sono messe a disposizione prima della fissazione del prezzo.
Le informazioni di cui alle lettere a) ed e) del primo comma sono messe a disposizione simultaneamente ogni trimestre, al più tardi un mese dopo la data di scadenza per il pagamento degli interessi o, nel caso di operazioni ABCP, al più tardi un mese dopo la fine del periodo della comunicazione.
Nel caso degli ABCP, le informazioni di cui alla lettera a), alla lettera c), punto ii), e alla lettera e), punto i) del primo comma, sono messe a disposizione in forma aggregata ai detentori di posizioni verso la cartolarizzazione e, su richiesta, a potenziali investitori. I dati relativi ai prestiti sono messi a disposizione del promotore e, su richiesta, delle autorità competenti.
Fatto salvo il regolamento (UE) n. 596/2014, le informazioni di cui alle lettere f) e g) del primo comma sono messe a disposizione senza indugio.
Ai fini dell’applicazione del presente paragrafo, il cedente, il promotore e la SSPE della cartolarizzazione rispettano il diritto nazionale e dell’Unione che disciplina la tutela della riservatezza delle informazioni e il trattamento dei dati personali allo scopo di evitare potenziali violazioni di tale diritto e di eventuali obblighi di riservatezza in relazione a informazioni del cliente, del prestatore originario o del debitore, salvo che tali informazioni riservate siano aggregate o rese anonime.
In particolare, relativamente alle informazioni di cui alla lettera b) del primo comma, il cedente, il promotore e la SSPE possono fornire una sintesi della documentazione in questione.
Le autorità competenti di cui all’ possono chiedere loro la fornitura di tali informazioni riservate per adempiere ai propri compiti ai sensi del presente regolamento.
2. Il cedente, il promotore e la SSPE della cartolarizzazione designano tra loro il soggetto cui incombe soddisfare gli obblighi di informazione di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b), d), e), f) e g).
Il soggetto designato conformemente al primo comma mette a disposizione le informazioni per un’operazione di cartolarizzazione mediante un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni.
Gli obblighi di cui al secondo e al quarto comma non si applicano alle cartolarizzazioni per cui, conformemente alla direttiva 2003/71/CE, non occorre redigere un prospetto.
Se non è registrato alcun repertorio di dati sulle cartolarizzazioni conformemente all’, il soggetto designato per soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo mette a disposizioni le informazioni su un sito web che:
a)
dispone di un sistema efficiente di controllo qualitativo dei dati;
b)
è soggetto ad adeguate regole di governance e al mantenimento e al funzionamento di una struttura organizzativa adeguata che assicura la continuità e il regolare funzionamento del sito;
c)
è soggetto a sistemi, controlli e procedure adeguati che individuano tutte le fonti di rischio operativo pertinenti;
d)
dispone di sistemi che assicurano la protezione e l’integrità delle informazioni ricevute e la loro pronta registrazione; e
e)
rende possibile la conservazione delle informazioni per almeno cinque anni dopo la data di scadenza della cartolarizzazione.
La documentazione riguardante la cartolarizzazione indica il soggetto responsabile della segnalazione delle informazioni e il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni in cui le informazioni sono messe a disposizione.
3. L’ESMA elabora, in stretta cooperazione con l’EBA e l’EIOPA, progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino quali sono le informazioni che il cedente, il promotore e la SSPE devono fornire per adempiere ai loro obblighi ai sensi del paragrafo 1, primo comma, lettere a) ed e), tenendo conto dell’utilità delle informazioni per il detentore della posizione verso la cartolarizzazione, se quest’ultima è o meno a breve termine e, in caso di un’operazione ABCP, se è interamente garantita da un promotore.
L’ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 gennaio 2019.
Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante l’adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
4. Al fine di assicurare condizioni di applicazione uniformi per le informazioni che devono essere specificate in conformità del paragrafo 3, l’ESMA elabora, in stretta cooperazione con l’EBA e l’EIOPA, progetti di norme tecniche di attuazione che ne specificano il formato mediante moduli standardizzati.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro … il 18 gennaio 2019.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al presente paragrafo conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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