Art. 42
Modifica del regolamento (UE) n. 648/2012
In vigore dal 12 dic 2017
Modifica del regolamento (UE) n. 648/2012
Il regolamento (UE) n. 648/2012 è così modificato:
1)
all’ sono aggiunti i punti seguenti:
«30)
“obbligazione garantita”: l’obbligazione conforme ai requisiti previsti all’articolo 129 del regolamento (UE) n. 575/2013;
31)
“veicolo dell’obbligazione garantita”: l’emittente dell’obbligazione garantita o l’aggregato di copertura dell’obbligazione garantita.»;
2)
all’ sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«5. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai contratti derivati OTC conclusi dal veicolo dell’obbligazione garantita, in relazione a un’obbligazione garantita, o dalla società veicolo per la cartolarizzazione, in relazione a una cartolarizzazione, ai sensi del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4), a condizione che:
a)
nel caso di una società veicolo per la cartolarizzazione, questa emetta unicamente cartolarizzazioni conformi ai requisiti stabiliti all’ e agli articoli da 19 a 22 o da 23 a 26 del regolamento (UE) 2017/2402 [regolamento sulle cartolarizzazioni];
b)
il contratto derivato OTC sia usato solo per coprire i disallineamenti di tasso di interesse o di valuta nell’ambito dell’obbligazione garantita o della cartolarizzazione; e
c)
l’obbligazione garantita o la cartolarizzazione preveda adeguate modalità di attenuazione del rischio di credito di controparte nei riguardi dei contratti derivati OTC conclusi dal veicolo dell’obbligazione garantita o dalla società veicolo per la cartolarizzazione in relazione all’obbligazione garantita o alla cartolarizzazione.
6. Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo e data la necessità di prevenire l’arbitraggio regolamentare, le AEV elaborano progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri per stabilire quali modalità previste dalle obbligazioni garantite o dalle cartolarizzazioni permettano un’attenuazione adeguata del rischio di credito di controparte ai sensi del paragrafo 5.
Le AEV presentano detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 luglio 2018.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento, adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento, rispettivamente, (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 o (UE) n. 1095/2010.
(*4) Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35)»;"
3)
all’, il paragrafo 15 è sostituito dal seguente:
«15. Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, le AEV elaborano progetti di norme tecniche di regolamentazione comuni che specificano:
a)
le procedure di gestione del rischio, fra cui le disposizioni relative al livello e alla tipologia di garanzie reali e alla segregazione, richieste ai fini della conformità al paragrafo 3;
b)
le procedure che le controparti e le autorità competenti interessate devono seguire nell’applicare le esenzioni di cui ai paragrafi da 6 a 10;
c)
i criteri applicabili di cui ai paragrafi da 5 a 10, fra cui in particolare le fattispecie da considerare un impedimento di diritto o di fatto al rapido trasferimento dei fondi propri e al rimborso di passività tra le controparti.
Il livello e la tipologia delle garanzie reali richieste per i contratti derivati OTC conclusi dal veicolo dell’obbligazione garantita, in relazione a un’obbligazione garantita, o dalla società veicolo per la cartolarizzazione, in relazione a una cartolarizzazione, ai sensi del presente regolamento e rispondenti alle condizioni dell’, paragrafo 5, del presente regolamento e ai requisiti stabiliti all’, agli articoli da 19 a 22 o agli articoli da 23 a 26 del regolamento (UE) 2017/2402 [regolamento sulle cartolarizzazioni] sono stabiliti tenendo conto degli eventuali ostacoli che si frappongono allo scambio di garanzie reali per i contratti di garanzia vigenti nell’ambito dell’obbligazione garantita o della cartolarizzazione.
Le AEV presentano detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 luglio 2018.
In funzione della natura giuridica della controparte, alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento, rispettivamente, (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 o (UE) n. 1095/2010.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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