Art. 96
Disposizioni generali
In vigore dal 12 ott 2017
Disposizioni generali
1. Salvo altrimenti stabilito nel presente regolamento, al procuratore capo europeo e ai procuratori europei, ai procuratori europei delegati, al direttore amministrativo e al personale dell’EPPO si applicano lo statuto, il regime applicabile e le regole adottate di comune accordo dalle istituzioni dell’Unione per l’applicazione di detto statuto e di detto regime.
Il procuratore capo europeo e i procuratori europei sono assunti come agenti temporanei dell’EPPO ai sensi dell’, lettera a), del regime applicabile.
2. Il personale dell’EPPO è assunto in base alle norme e regolamentazioni che si applicano ai funzionari e altri agenti dell’Unione europea.
3. I poteri conferiti all’autorità che ha il potere di nomina dallo statuto e dal regime applicabile per la conclusione dei contratti di assunzione sono esercitati dal collegio. In relazione al personale dell’EPPO, quest’ultimo può delegare tali poteri al direttore amministrativo. La delega di poteri di cui al presente paragrafo non riguarda il procuratore capo europeo, i procuratori europei, i procuratori europei delegati o il direttore amministrativo.
4. Il collegio adotta adeguate modalità di attuazione dello statuto e del regime applicabile a norma dell’ dello statuto. Il collegio adotta altresì la programmazione delle risorse di personale nell’ambito del documento di programmazione.
5. All’EPPO e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea.
6. I procuratori europei delegati sono assunti come consiglieri speciali ai sensi degli del regime applicabile agli altri agenti. Le autorità nazionali competenti agevolano l’esercizio delle funzioni dei procuratori europei delegati ai sensi del presente regolamento e si astengono da qualsiasi azione o politica che possa incidere negativamente sulla loro carriera o sul loro status nel sistema giudiziario nazionale. In particolare, le autorità nazionali competenti dotano i procuratori europei delegati delle risorse e attrezzature necessarie per l’esercizio delle loro funzioni ai sensi del presente regolamento, e assicurano che siano pienamente integrati nelle rispettive procure nazionali. Si garantisce l’esistenza di disposizioni adeguate affinché siano mantenuti i diritti dei procuratori europei delegati in materia di previdenza sociale, pensioni e copertura assicurativa previsti dal regime nazionale. Si garantisce altresì che la remunerazione complessiva di un procuratore europeo delegato non sia inferiore a quella che gli sarebbe spettata se avesse mantenuto solo la carica di procuratore nazionale. Le condizioni generali di lavoro e l’ambiente lavorativo dei procuratori europei delegati rientrano tra le responsabilità delle autorità giudiziarie nazionali competenti.
7. Nell’esercizio dei loro poteri di indagine e azione penale, i procuratori europei e i procuratori europei delegati non ricevono ordini, direttive o istruzioni diverse da quelle espressamente previste all’.
Storico versioni
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