Art. 98
Esperti nazionali distaccati e altro personale
In vigore dal 12 ott 2017
Esperti nazionali distaccati e altro personale
1. L’EPPO può avvalersi, oltre che del proprio personale, di esperti nazionali distaccati o altre persone messe a sua disposizione ma non impiegate dalla medesima. Nell’esercizio dei compiti relativi alle funzioni dell’EPPO, gli esperti nazionali distaccati sono soggetti all’autorità del procuratore capo europeo.
2. Il collegio adotta una decisione in cui stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali presso l’EPPO o di altre persone messe a sua disposizione ma non impiegate dalla medesima.
Storico versioni
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