Art. 99
Disposizioni comuni
In vigore dal 12 ott 2017
Disposizioni comuni
1. Se necessario allo svolgimento dei suoi compiti, l’EPPO può instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con le istituzioni, gli organi, gli uffici o le agenzie dell’Unione, conformemente ai loro rispettivi obiettivi, con le autorità degli Stati membri dell’Unione europea che non partecipano alla cooperazione rafforzata sull’istituzione dell’EPPO e con le autorità di paesi terzi e organizzazioni internazionali.
2. Se utile allo svolgimento dei suoi compiti, l’EPPO può, conformemente all’, scambiare direttamente con i soggetti di cui al paragrafo 1 del presente articolo tutte le informazioni, se non diversamente previsto dal presente regolamento.
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, l’EPPO può concludere accordi di lavoro con i soggetti di cui al paragrafo 1. Tali accordi di lavoro sono di carattere tecnico e/o operativo e hanno, in particolare, l’obiettivo di agevolare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le parti. Gli accordi di lavoro non possono fungere da base per consentire lo scambio di dati personali né avere effetti giuridicamente vincolanti per l’Unione o i suoi Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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