Art. 97
Agenti temporanei e agenti contrattuali
In vigore dal 12 ott 2017
Agenti temporanei e agenti contrattuali
1. Agli agenti temporanei in servizio presso le istituzioni, gli organi, gli uffici o le agenzie dell’Unione a norma dell’, lettera a), del regime applicabile che sono assunti dall’EPPO con un contratto concluso entro e non oltre un anno dopo che l’EPPO diventi operativa ai sensi della decisione di cui all’, paragrafo 2 sono offerti contratti ai sensi dell’, lettera f), del regime applicabile agli altri agenti, mentre tutte le altre condizioni del contratto rimangono invariate, fatta salva la necessità di rispettare gli obblighi derivanti dal regime applicabile agli altri agenti. Si considera che tali agenti temporanei abbiano prestato il loro servizio interamente presso l’EPPO.
2. Agli agenti contrattuali in servizio presso le istituzioni dell’Unione a norma dell’articolo 3 bis o dell’articolo 3 ter del regime applicabile che sono assunti dall’EPPO con un contratto concluso entro e non oltre un anno dopo che l’EPPO diventi operativa ai sensi della decisione di cui all’, paragrafo 2 sono offerti contratti ai sensi dell’articolo 3 bis del regime applicabile, mentre tutte le altre condizioni del contratto rimangono invariate. Si considera che tali agenti contrattuali abbiano prestato il loro servizio interamente presso l’EPPO.
3. Agli agenti temporanei e agli agenti contrattuali in servizio presso le istituzioni, gli organi, gli uffici o le agenzie dell’Unione a norma, rispettivamente, dell’, lettera f), del regime applicabile e dell’articolo 3 bis del regime applicabile che sono assunti dall’EPPO con un contratto concluso entro e non oltre un anno dopo che l’EPPO diventi operativa ai sensi della decisione di cui all’, paragrafo 2 sono offerti contratti alle stesse condizioni. Si considera che tali agenti abbiano prestato il loro servizio interamente presso l’EPPO.
Storico versioni
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