Art. 120

Entrata in vigore

In vigore dal 12 ott 2017
Entrata in vigore 1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 2.   L’EPPO esercita la sua competenza in relazione a qualsiasi reato rientrante in quest’ultima commesso dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento. L’EPPO assume i compiti di indagine e azione penale ad essa conferiti dal presente regolamento a una data che sarà stabilita con decisione della Commissione su proposta del procuratore capo europeo una volta costituita l’EPPO. La decisione della Commissione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La data che la Commissione deve stabilire non deve essere anteriore a tre anni dall’entrata in vigore del presente regolamento. Per gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata in virtù di una decisione adottata conformemente all’articolo 331, paragrafo 1, secondo o terzo comma, TFUE, il presente regolamento si applica a decorrere dalla data indicata nella decisione in questione.
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