Art. 119

Clausola di revisione

In vigore dal 12 ott 2017
Clausola di revisione 1.   Entro cinque anni dalla data che la Commissione deve stabilire ai sensi dell’, paragrafo 2, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione fa eseguire una valutazione e presenta una relazione di valutazione dell’attuazione e dell’impatto del presente regolamento, nonché dell’efficacia e dell’efficienza dell’EPPO e delle sue pratiche di lavoro. La Commissione trasmette la relazione di valutazione, corredata delle proprie conclusioni, al Parlamento europeo, al Consiglio e ai parlamenti nazionali. I risultati della valutazione sono resi pubblici. 2.   La Commissione presenta proposte legislative al Parlamento europeo e al Consiglio se ritiene che sia necessario avere norme aggiuntive o più dettagliate per la costituzione dell’EPPO, per le sue funzioni o per la procedura applicabile alle sue attività, tra cui le indagini transfrontaliere.
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