Art. 119 · Clausola di revisione

Art. 119

Clausola di revisione

In vigore dal 12 ott 2017
Clausola di revisione 1.   Entro cinque anni dalla data che la Commissione deve stabilire ai sensi dell’, paragrafo 2, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione fa eseguire una valutazione e presenta una relazione di valutazione dell’attuazione e dell’impatto del presente regolamento, nonché dell’efficacia e dell’efficienza dell’EPPO e delle sue pratiche di lavoro. La Commissione trasmette la relazione di valutazione, corredata delle proprie conclusioni, al Parlamento europeo, al Consiglio e ai parlamenti nazionali. I risultati della valutazione sono resi pubblici. 2.   La Commissione presenta proposte legislative al Parlamento europeo e al Consiglio se ritiene che sia necessario avere norme aggiuntive o più dettagliate per la costituzione dell’EPPO, per le sue funzioni o per la procedura applicabile alle sue attività, tra cui le indagini transfrontaliere.
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