Art. 117

Comunicazioni

In vigore dal 12 ott 2017
Comunicazioni Ciascuno Stato membro designa le autorità competenti ai fini dell’attuazione del presente regolamento. Le informazioni sulle autorità designate, e ogni eventuale successiva modifica al riguardo, sono notificate contemporaneamente al procuratore capo europeo, al Consiglio e alla Commissione. Gli Stati membri trasmettono inoltre all’EPPO un elenco esaustivo delle disposizioni nazionali di diritto penale sostanziale applicabili ai reati definiti nella direttiva (UE) 2017/1371 e di qualsiasi altro atto legislativo nazionale pertinente. L’EPPO provvede affinché le informazioni ricevute tramite tali elenchi siano rese pubbliche. Inoltre, gli Stati membri che, a norma dell’, paragrafo 3, intendono limitare l’applicazione dell’, paragrafo 1, lettere e) e f), a specifici reati gravi notificano all’EPPO un elenco di tali reati.
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Comunicazioni (Art. 117 Regolamento (UE) 2017/1939) — Testo vigente | Portale Normativo