Art. 110

OLAF e Corte dei conti

In vigore dal 12 ott 2017
OLAF e Corte dei conti 1.   Per facilitare la lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013,entro sei mesi dopo la data stabilita dalla Commissione ai sensi dell’, paragrafo 2, l’EPPO aderisce all’accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (28) e adotta le opportune disposizioni applicabili al procuratore capo europeo, ai procuratori europei, al direttore amministrativo e al personale dell’EPPO, agli esperti nazionali distaccati e alle altre persone messe a disposizione dell’EPPO ma non impiegate dalla medesima, e ai procuratori europei delegati utilizzando il modello riportato nell’allegato di tale accordo. 2.   La Corte dei conti ha la facoltà di sottoporre ad audit, sulla base di documenti e con verifiche sul posto, tutti i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto fondi dell’Unione dall’EPPO. 3.   L’OLAF può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 (29) del Consiglio, per accertare eventuali irregolarità lesive degli interessi finanziari dell’Unione in relazione a spese finanziate dall’EPPO. 4.   Fatti salvi i paragrafi da 1, 2 e 3, gli accordi di lavoro con organi dell’Unione, autorità dei paesi terzi e organizzazioni internazionali nonché i contratti dell’EPPO contengono disposizioni che abilitano espressamente la Corte dei conti e l’OLAF a svolgere tali audit e indagini secondo le rispettive competenze.
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OLAF e Corte dei conti (Art. 110 Regolamento (UE) 2017/1939) — Testo vigente | Portale Normativo