Art. 94
Rendicontazione e discarico
In vigore dal 12 ott 2017
Rendicontazione e discarico
1. Il contabile dell’EPPO comunica i conti provvisori dell’esercizio (anno N) al contabile della Commissione e alla Corte dei conti entro il 1o marzo successivo alla chiusura dell’esercizio(anno N + 1).
2. L’EPPO trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio entro il 31 marzo dell’esercizio successivo.
3. Il contabile della Commissione trasmette alla Corte dei conti i conti provvisori dell’EPPO consolidati con i conti della Commissione entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell’esercizio.
4. Ai sensi dell’articolo 148, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la Corte dei conti formula le sue osservazioni sui conti provvisori dell’EPPO entro il 1o giugno che segue l’esercizio chiuso.
5. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell’EPPO ai sensi dell’articolo 148 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il contabile dell’EPPO stabilisce i conti definitivi dell’EPPO sotto la propria responsabilità e li presenta al collegio per un parere.
6. Entro il 1o luglio che segue l’esercizio chiuso, il contabile dell’EPPO trasmette i conti definitivi, unitamente al parere del collegio di cui al paragrafo 5, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.
7. I conti definitivi dell’EPPO sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea entro il 15 novembre dell’anno successivo a ciascun esercizio.
8. Il direttore amministrativo invia alla Corte dei conti una risposta alle sue osservazioni al più tardi entro il 30 settembre che segue ciascun esercizio. Il direttore amministrativo invia la risposta anche alla Commissione.
9. Il direttore amministrativo presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso e a norma dall’, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l’esercizio in questione.
10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore amministrativo, entro il 15 maggio dell’anno N + 2, per l’esecuzione del bilancio dell’esercizio N.
Storico versioni
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