Art. 109

Trasparenza

In vigore dal 12 ott 2017
Trasparenza 1.   Ai documenti conservati in conformità dell’ del presente regolamento diversi dai fascicoli, comprese le immagini elettroniche di questi ultimi, si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (27). 2.   Entro sei mesi dalla data della sua nomina, il procuratore capo europeo elabora una proposta di norme dettagliato per l’applicazione del presente articolo. Tale proposta è adottata dal collegio. 3.   Le decisioni adottate dall’EPPO ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore europeo o di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia, alle condizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 228 e 263 TFUE.
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Trasparenza (Art. 109 Regolamento (UE) 2017/1939) — Testo vigente | Portale Normativo