Art. 107

Regime linguistico

In vigore dal 12 ott 2017
Regime linguistico 1.   Agli atti di cui agli del presente regolamento si applica il regolamento (CEE) n. 1/58 (26) del Consiglio. 2.   Il collegio decide a maggioranza dei due terzi dei suoi membri il regime linguistico interno dell’EPPO. 3.   I servizi di traduzione necessari per il funzionamento amministrativo dell’EPPO a livello centrale sono forniti dal centro di traduzione degli organi dell’Unione europea, a meno che l’urgenza del caso non imponga un’altra soluzione. I procuratori europei delegati decidono in merito alle modalità di traduzione ai fini delle indagini in conformità del diritto nazionale applicabile.
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