Art. 106
Status giuridico e condizioni operative
In vigore dal 12 ott 2017
Status giuridico e condizioni operative
1. In ciascuno degli Stati membri, l’EPPO ha la capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dal diritto nazionale.
2. Le necessarie disposizioni relative all’insediamento dell’EPPO e alle strutture che il Lussemburgo deve mettere a disposizione nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato membro ai membri del collegio, al direttore amministrativo e al personale dell’EPPO, nonché ai relativi familiari, sono stabilite in un accordo di sede che sarà concluso tra l’EPPO e il Lussemburgo entro la data in cui l’EPPO assumerà i compiti di indagine e azione penale stabiliti conformemente all’, paragrafo 2.
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