Art. 105
Relazioni con gli Stati membri dell’Unione europea che non partecipano alla cooperazione rafforzata sull’istituzione dell’EPPO
In vigore dal 12 ott 2017
Relazioni con gli Stati membri dell’Unione europea che non partecipano alla cooperazione rafforzata sull’istituzione dell’EPPO
1. Gli accordi di lavoro di cui all’, paragrafo 3, con le autorità di Stati membri dell’Unione europea che non partecipano alla cooperazione rafforzata sull’istituzione dell’EPPO possono riguardare, in particolare, lo scambio di informazioni strategiche e il distacco di ufficiali di collegamento presso l’EPPO.
2. L’EPPO può designare, di concerto con le autorità competenti interessate, punti di contatto negli Stati membri dell’Unione europea che non partecipano alla cooperazione rafforzata sull’istituzione dell’EPPO al fine di facilitare la cooperazione in linea con le esigenze dell’EPPO.
3. In mancanza di uno strumento giuridico relativo alla cooperazione in materia penale e di consegna tra l’EPPO e le autorità competenti degli Stati membri dell’Unione europea che non partecipano alla cooperazione rafforzata sull’istituzione dell’EPPO, gli Stati membri notificano l’EPPO quale autorità competente ai fini dell’attuazione degli atti dell’Unione applicabili alla cooperazione giudiziaria in materia penale con riferimento a casi che rientrano nella competenza dell’EPPO nelle loro relazioni con gli Stati membri che non partecipano alla cooperazione rafforzata sull’istituzione dell’EPPO.
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