Art. 103
Relazioni con le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell’Unione
In vigore dal 12 ott 2017
Relazioni con le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell’Unione
1. L’EPPO instaura e mantiene relazioni di cooperazione con la Commissione allo scopo di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione. A tal fine, concludono un accordo che stabilisce le modalità di cooperazione.
2. Fatti salvi il corretto svolgimento e la riservatezza delle sue indagini, l’EPPO fornisce senza indugio alle istituzioni, agli organi, agli uffici o alle agenzie dell’Unione e ad altre vittime interessate informazioni sufficienti al fine di consentire loro di adottare opportune misure, in particolare:
a)
misure amministrative, quali misure cautelari a tutela degli interessi finanziari dell’Unione al riguardo. L’EPPO può raccomandare misure specifiche all’istituzione, all’organo, all’ufficio o all’agenzia dell’Unione;
b)
la costituzione come parte civile nei procedimenti;
c)
misure volte al recupero amministrativo di importi dovuti al bilancio dell’Unione o misure disciplinari.
Storico versioni
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