Art. 102

Relazioni con Europol

In vigore dal 12 ott 2017
Relazioni con Europol 1.   L’EPPO instaura e mantiene relazioni strette con Europol. A tal fine esse concludono un accordo di lavoro che stabilisce le modalità di cooperazione. 2.   Se necessario ai fini delle sue indagini, l’EPPO può ottenere, su richiesta, qualunque informazione detenuta da Europol, pertinente a un qualsiasi reato di sua competenza, e può anche chiedere a Europol di fornire supporto analitico a una sua indagine specifica.
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Relazioni con Europol (Art. 102 Regolamento (UE) 2017/1939) — Testo vigente | Portale Normativo