Art. 93
Esecuzione del bilancio
In vigore dal 12 ott 2017
Esecuzione del bilancio
1. Il direttore amministrativo, agendo in qualità di ordinatore dell’EPPO, esegue il bilancio dell’EPPO sotto la propria responsabilità ed entro i limiti autorizzati nel bilancio.
2. Il direttore amministrativo trasmette ogni anno all’autorità di bilancio tutte le informazioni pertinenti ai risultati di qualsiasi procedura di valutazione.
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