Art. 91

Bilancio

In vigore dal 12 ott 2017
Bilancio 1.   Il procuratore capo europeo elabora previsioni delle entrate e delle spese dell’EPPO per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l’anno civile, sulla base di una proposta elaborata dal direttore amministrativo. Tali previsioni sono iscritte nel bilancio dell’EPPO. 2.   Le entrate e le spese iscritte nel bilancio dell’EPPO devono essere in pareggio. 3.   Fatte salve altre risorse, le entrate dell’EPPO comprendono: a) un contributo dell’Unione iscritto al bilancio generale dell’Unione europea, fatti salvi i paragrafi 7 e 8; b) i diritti percepiti per pubblicazioni o qualsiasi altro servizio fornito dall’EPPO. 4.   Le spese dell’EPPO comprendono le retribuzioni del procuratore capo europeo, dei procuratori europei, dei procuratori europei delegati, del direttore amministrativo e del personale dell’EPPO, nonché le spese amministrative e di infrastruttura e le spese operative. 5.   Quando i procuratori europei delegati agiscono nell’ambito dell’EPPO, le spese pertinenti da essi sostenute nel corso di tali attività sono considerate spese operative dell’EPPO. Le spese operative dell’EPPO non includono, in linea di principio, i costi relativi a misure investigative eseguite dalle autorità nazionali competenti, né i costi del patrocinio a spese dello Stato. Tuttavia, esse includono, entro i limiti del bilancio dell’EPPO, taluni costi relativi a sue attività di indagine e di azione penale secondo quanto previsto al paragrafo 6. Le spese operative comprendono anche i costi per la creazione di un sistema di gestione dei fascicoli, la formazione, le missioni e le traduzioni necessarie per il funzionamento interno dell’EPPO, quali le traduzioni per la camera permanente. 6.   Laddove sia eseguita una misura investigativa dai costi eccezionalmente elevati per conto dell’EPPO, i procuratori europei delegati possono, di propria iniziativa o su richiesta motivata delle autorità nazionali competenti, consultare la camera permanente quanto alla possibilità che i costi della misura investigativa siano parzialmente sostenuti dall’EPPO. Tali consultazioni non devono causare ritardi nell’indagine. La camera permanente può quindi, previa consultazione con il direttore amministrativo e in base alla proporzionalità della misura eseguita nelle specifiche circostanze e al carattere straordinario dei costi che comporta, decidere di accogliere o respingere la richiesta, in conformità delle norme sulla valutazione di tali criteri da stabilire nel regolamento interno dell’EPPO. Il direttore amministrativo decide in seguito l’importo della sovvenzione da concedere sulla base delle risorse finanziarie disponibili. Il direttore amministrativo informa senza indugio della decisione relativa all’importo il procuratore europeo delegato incaricato del caso. 7.   Conformemente all’articolo 332 TFUE, le spese dell’EPPO di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo sono a carico degli Stati membri. Gli Stati membri dell’Unione europea che non partecipano alla cooperazione rafforzata sull’istituzione dell’EPPO ottengono una rettifica ai sensi dell’ del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio (24). 8.   Il paragrafo 7 non si applica alle spese amministrative sostenute dalle istituzioni dell’Unione derivanti dall’attuazione della cooperazione rafforzata sull’istituzione dell’EPPO.
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Bilancio (Art. 91 Regolamento (UE) 2017/1939) — Testo vigente | Portale Normativo