Art. 7
Classificazione e pesatura
In vigore dal 20 apr 2017
Classificazione e pesatura
1. La classificazione di cui all'allegato IV, parte A, punti II e III, parte B, punto II, e parte C, punti II e III, del regolamento (UE) n. 1308/2013 è effettuata nel macello al momento della determinazione del peso della carcassa a caldo.
2. La Commissione può autorizzare la classificazione prima della pesatura ai sensi dell' del presente regolamento se richiesto da taluni metodi di classificazione utilizzati nel territorio di uno Stato membro.
3. Le carcasse sono pesate il più rapidamente possibile, dopo la macellazione, e comunque non oltre:
a)
60 minuti dopo la giugulazione dell'animale, per quanto riguarda i bovini e gli ovini;
b)
45 minuti dopo la giugulazione dell'animale, per quanto riguarda i suini.
4. Nel caso dei suini, se in un determinato macello risulta di norma impossibile rispettare il periodo di 45 minuti tra la giugulazione e la pesatura delle carcasse, l'autorità competente dello Stato membro interessato può consentire che la detrazione del 2 % di cui all', paragrafo 3:
a)
sia ridotta di 0,1 punti percentuali per ogni ulteriore quarto d'ora o frazione di ora trascorsi, se il periodo che intercorre tra la pesatura e la giugulazione supera i 45 minuti;
b)
possa essere aumentata di determinati punti percentuali stabiliti dallo Stato membro interessato, se il periodo che intercorre tra la pesatura e la giugulazione è inferiore ai 45 minuti. In tal caso la detrazione è giustificata sulla base di dati scientifici.
5. Qualora i metodi automatizzati di cui all' non consentano di classificare le carcasse di bovini o di ovini, la classificazione di tali carcasse ha luogo il giorno della macellazione o, se il periodo richiesto tra la giugulazione e la pesatura scade il giorno dopo la macellazione, è effettuata il più rapidamente possibile in quello stesso giorno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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