Art. 9

Metodi di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini

In vigore dal 20 apr 2017
Metodi di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini Gli Stati membri provvedono affinché la classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini sia effettuata: a) da addetti qualificati che abbiano ottenuto una licenza per la classificazione a vista delle carcasse. La licenza può essere sostituita da un'autorizzazione rilasciata dallo Stato membro, purché corrispondente al riconoscimento di una qualifica; o b) mediante metodi di classificazione autorizzati che possono prevedere l'uso di tecniche automatizzate, semiautomatizzate o manuali, come stabilito dagli . Gli Stati membri provvedono affinché le tecniche di classificazione siano applicate da personale qualificato.
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Metodi di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini (Art. 9 Regolamento (UE) 2017/1182) — Testo vigente | Portale Normativo