Art. 9
Metodi di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini
In vigore dal 20 apr 2017
Metodi di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini
Gli Stati membri provvedono affinché la classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini sia effettuata:
a)
da addetti qualificati che abbiano ottenuto una licenza per la classificazione a vista delle carcasse. La licenza può essere sostituita da un'autorizzazione rilasciata dallo Stato membro, purché corrispondente al riconoscimento di una qualifica; o
b)
mediante metodi di classificazione autorizzati che possono prevedere l'uso di tecniche automatizzate, semiautomatizzate o manuali, come stabilito dagli . Gli Stati membri provvedono affinché le tecniche di classificazione siano applicate da personale qualificato.
Storico versioni
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