Art. 8

Marchiatura delle carcasse

In vigore dal 20 apr 2017
Marchiatura delle carcasse 1.   La marchiatura delle carcasse è effettuata al momento della classificazione. 2.   La marchiatura è effettuata per mezzo di un timbro o di un'etichetta che indichino almeno: a) per i bovini e gli ovini, la categoria, la classe di conformazione e lo stato di ingrassamento di cui all'allegato IV, parte A, punti II e III, e parte C, punti II e III, rispettivamente, del regolamento (UE) n. 1308/2013; b) per i suini, la classe della carcassa oppure la percentuale che esprime il tenore stimato di carne magra di cui all'allegato IV, parte B, punto II, del regolamento (UE) n. 1308/2013. 3.   Il marchio è apposto sulla superficie di almeno: a) ogni quarto di carcassa, per i bovini; b) ogni carcassa o mezzena, per gli ovini; c) ogni mezzena, per i suini. Il marchio è apposto sulla superficie esterna della carcassa. L'etichetta può essere apposta sulla superficie esterna o interna della carcassa. 4.   Il marchio è chiaramente leggibile ed è stampigliato utilizzando un inchiostro indelebile, non tossico e termoresistente. 5.   L'etichetta è chiaramente leggibile, inviolabile e saldamente attaccata alla carcassa. 6.   Gli Stati membri possono stabilire che le carcasse non siano bollate nei casi seguenti: a) quando si procede a una registrazione ufficiale in cui, per ogni carcassa, figurino almeno: i) l'identificazione individuale della stessa con qualsiasi mezzo inalterabile, ii) il suo peso a caldo e iii) il risultato della classificazione; b) quando tutte le carcasse, nell'ambito di un processo continuo, sono porzionate all'interno di un laboratorio di sezionamento riconosciuto a norma del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e annesso al macello. 7.   Gli Stati membri possono stabilire disposizioni nazionali concernenti requisiti supplementari in materia di marchiatura.
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