Art. 10
Autorizzazione riguardante i metodi automatizzati per la classificazione delle carcasse di bovini e ovini
In vigore dal 20 apr 2017
Autorizzazione riguardante i metodi automatizzati per la classificazione delle carcasse di bovini e ovini
1. Gli Stati membri possono rilasciare una licenza che autorizza l'uso di metodi di classificazione automatizzata, per bovini e ovini, consistenti in una tecnica automatizzata (mediante apparecchiatura apposita) e in un'equazione (formula matematica) da applicare sul loro territorio o parte di esso.
2. L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle condizioni e dei requisiti minimi per l'attuazione di un apposito test previsti dall'allegato IV, parte A.
3. Almeno due mesi prima dell'inizio del test di autorizzazione, gli Stati membri trasmettono le informazioni di cui all'allegato IV, parte B, alla Commissione affinché essa possa partecipare al test.
4. Gli Stati membri designano un organismo indipendente che esamina i risultati del test di autorizzazione. Entro due mesi dalla conclusione del test gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all'allegato IV, parte C.
5. Qualora sia concessa una licenza che, per bovini e ovini, autorizza metodi di classificazione automatizzata in base a un test di autorizzazione per il quale sono state utilizzate più presentazioni della carcassa, le differenze tra dette presentazioni non devono generare differenze nei risultati della classificazione.
6. Gli Stati membri possono autorizzare metodi di classificazione automatizzata, per bovini e ovini, senza organizzare alcun test apposito, a condizione che gli stessi metodi siano già stati autorizzati in un altro Stato membro sulla base di un apposito test, laddove il campione delle carcasse sia sufficientemente rappresentativo del patrimonio di bovini o di ovini presente negli Stati membri interessati.
7. Eventuali modifiche alle specifiche tecniche di un metodo autorizzato di classificazione automatizzata per bovini od ovini sono approvate dalle autorità competenti, purché si dimostri che esse garantiscono un livello di precisione tale da soddisfare almeno i requisiti minimi previsti per un test di autorizzazione.
Gli Stati membri informano la Commissione di ogni modifica da essi approvata in tal senso.
Storico versioni
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