Art. 11

Autorizzazione riguardante i metodi di classificazione delle carcasse di suini

In vigore dal 20 apr 2017
Autorizzazione riguardante i metodi di classificazione delle carcasse di suini 1.   Un metodo di classificazione ai sensi dell'allegato IV, parte B, punto IV, del regolamento (UE) n. 1308/2013 consiste in una tecnica di classificazione automatizzata, semiautomatizzata o manuale (mediante apparecchiatura apposita) e in un'equazione (formula matematica) utilizzati per la stima della percentuale di carne magra di una carcassa di suino. 2.   L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle condizioni e dei requisiti minimi per l'attuazione di un apposito test previsti dall'allegato V, parte A, del presente regolamento. 3.   Tramite il protocollo descritto nell'allegato V, parte B, del presente regolamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione i metodi di classificazione che chiedono di poter applicare nel loro territorio per quanto concerne i suini. Il protocollo consta di due parti e include i dati di cui all'allegato V, parte B, del presente regolamento. La prima parte del protocollo è presentata alla Commissione prima dell'inizio del test di autorizzazione. Entro due mesi dalla conclusione del test gli Stati membri trasmettono alla Commissione la seconda parte del protocollo. 4.   Dopo averlo ricevuto, la Commissione mette il protocollo a disposizione degli altri Stati membri. Questi ultimi possono presentare osservazioni di carattere tecnico entro tre settimane dal ricevimento del protocollo. Lo Stato membro che ha presentato il protocollo può modificarlo e presentarne uno nuovo entro otto settimane dalla trasmissione del primo. 5.   L'applicazione dei metodi di classificazione deve corrispondere nei minimi particolari alla descrizione figurante nella decisione della Commissione che li autorizza. 6.   La Commissione può autorizzare un metodo di classificazione senza organizzare alcun test apposito, a condizione che lo stesso metodo sia già stato autorizzato in un altro Stato membro sulla base di un apposito test, laddove il campione delle carcasse sia sufficientemente rappresentativo del patrimonio suinicolo presente negli Stati membri interessati.
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