Art. 13

Disposizioni generali concernenti la comunicazione dei prezzi di mercato

In vigore dal 20 apr 2017
Disposizioni generali concernenti la comunicazione dei prezzi di mercato Ai fini della determinazione del prezzo di mercato di talune categorie di animali, i prezzi di mercato sono comunicati ai sensi dell' del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1184 per: a) le carcasse di: i) bovini di età non inferiore agli otto mesi, ii) suini, iii) bovini di età inferiore agli otto mesi, iv) ovini di età inferiore ai dodici mesi; b) i seguenti animali vivi: i) vitelli maschi di età compresa tra otto giorni e quattro settimane, ii) bovini magri, iii) suinetti di peso vivo di circa 25 kg.
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