Art. 15
Comunicazione dei prezzi di mercato per le carcasse di bovini di età inferiore agli otto mesi e di ovini di età inferiore ai dodici mesi
In vigore dal 20 apr 2017
Comunicazione dei prezzi di mercato per le carcasse di bovini di età inferiore agli otto mesi e di ovini di età inferiore ai dodici mesi
1. Per quanto riguarda le carcasse di bovini di età inferiore agli otto mesi e di ovini di età inferiore ai dodici mesi, il prezzo di mercato comunicato corrisponde alla media dei prezzi pagati franco macello ed esprime il valore della carcassa, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, ponderato mediante applicazione di un coefficiente. Il coefficiente tiene conto:
a)
della proporzione relativa:
i)
delle diverse qualità di carcasse di bovini di età inferiore agli otto mesi, secondo la definizione fornita dallo Stato membro, o
ii)
delle diverse categorie di peso delle carcasse di ovini di età inferiore ai dodici mesi, secondo la definizione fornita dallo Stato membro; e
b)
dell'importanza relativa di ciascun mercato.
2. Il prezzo di mercato di cui al paragrafo 1 è espresso per 100 kg di carcassa, presentata in conformità dell', pesata al gancio, nel macello.
3. Per i bovini di età inferiore agli otto mesi il peso della carcassa da prendere in considerazione per la comunicazione del prezzo di mercato è il peso della carcassa a freddo corrispondente al peso a caldo come stabilito all', paragrafo 1, diminuito del 2 %.
4. Per gli ovini di età inferiore ai dodici mesi il peso della carcassa da prendere in considerazione per la comunicazione del prezzo di mercato è il peso della carcassa a freddo corrispondente al peso a caldo, corretto al fine di tener conto del calo ponderale dovuto al raffreddamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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